Manifesta insussistenza del fatto e relativo regime di tutela
20 Marzo 2019
Il caso. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso che il licenziamento intimato a una lavoratrice potesse considerarsi assistito da un giustificato motivo oggettivo, osservando come il reparto al quale era addetta la dipendente al momento del licenziamento fosse stato soppresso a seguito di una riorganizzazione ma che la lavoratrice vi era stata collocata proveniente da altro reparto.
Questo passaggio determinava, per i giudici di appello, l'insussistenza di un effettivo collegamento tra il riassetto e la soppressione del posto di lavoro e con essa, stante l'evidente arbitrarietà della decisione datoriale – concludeva la Corte - la insussistenza del fatto integrante il giustificato motivo oggettivo.
Ne derivava pertanto l'applicazione della tutela di cui al comma 4, dell'art. 18, l. n. 300 del 1970.
Manifesta insussistenza del fatto e relativo regime di tutela. In tema di manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo la Suprema Corte afferma che l'espressione “può altresì applicare” che compare al principio della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 18, st. lav., così come modificato dalla l. n. 92 del 2012, non assegna al giudice un margine ulteriore di discrezionalità (tra casi reputati meritevoli della più severa sanzione per la loro estrema gravità e casi che, pur rivelandosi compresi anch'essi nell'identico e comune ambito di eccezione, non siano considerati tali), posto che, ove il fatto sia caratterizzato dalla “manifesta insussistenza”, è unica, e soltanto applicabile, la protezione del lavoratore rappresentata dalla disciplina di cui al comma 4, art. 18, st. lav.
Per un diverso orientamento dela Corte di cassazione v. in particolare Cass., sez. lav., 2 maggio 2018, n. 10435, con la nota di L. Di Paola, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repechage: i regimi di tutela applicabili. |