Le ipoteche iscritte dopo il sequestro non producono effetto nei confronti del (solo) creditore sequestrante
21 Marzo 2019
Massima
Nella distribuzione delle somme ricavate dalla espropriazione forzata, il conflitto tra creditore sequestrante e creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca successivamente alla trascrizione del sequestro, va risolto, sulla base del combinato disposto degli artt. 2906 e 2916 c.c., nel senso che non si tiene conto della ipoteca iscritta successivamente, ma tale effetto opera soltanto a favore del creditore sequestrante, con la conseguenza che l'ipoteca spiega comunque i suoi effetti nei confronti degli altri creditori. La trascrizione del sequestro non influisce sulla natura del credito che da chirografario non diviene privilegiato e come tale concorre con gli altri creditori. Il caso
In sede di distribuzione del ricavato tra i creditori, il creditore sequestrante agiva ex art. 512 c.p.c. rivendicando una "priorità" su tutti gli altri creditori, compreso il creditore ipotecario di secondo grado, avendo quest'ultimo iscritto ipoteca giudiziale successivamente alla trascrizione del suo sequestro. A fondamento della sua azione, il creditore sequestrante assumeva che sarebbe stata infondata la pretesa del creditore ipotecario di secondo grado di vedersi preferita in sede di distribuzione del ricavato, così ottenendo una somma maggiore rispetto a quella a lui riconosciuta, titolare invece di un credito di importo nettamente superiore rispetto a quello del creditore ipotecario. La questione
Oggetto della decisione è la questione circa le modalità di risoluzione del conflitto tra creditore sequestrante e creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca successivamente alla trascrizione del sequestro relativamente alla distribuzione della somma ricavata residua. Le soluzioni giuridiche
Il tribunale di Padova afferma che il creditore per effetto del sequestro non vede modificata la natura del suo credito, che se è chirografario tale resta e non acquista, dunque, posizione privilegiata, ma si “difende” da eventuali titoli di privilegio acquisiti successivamente al suo sequestro, che sarebbero altrimenti idonei a travolgere il suo credito meramente chirografario, per cui laddove altri creditori acquistino titoli preferenziali successivamente alla trascrizione del sequestro, essi non acquisiscono posizione privilegiata rispetto al sequestrante. Dal combinato disposto degli artt. 2906 e 2916 n. 1 c.c. si desume, infatti, che dell'ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del sequestro "non si tiene conto" nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione. Questo significa solamente che il creditore sequestrante è creditore chirografario idoneo a neutralizzare l'ipoteca; pertanto, il creditore ipotecario rispetto al creditore sequestrante va trattato come un creditore chirografario e che gli altri creditori chirografari intervenuti nella procedura esecutiva concorrono con il chirografario – creditore sequestrante, visto che vanta un sequestro, ma pur sempre a tutela di un credito chirografario. Se tutti i creditori hanno pari grado chirografario, la somma da distribuire va loro destinata in proporzione al rispettivo credito. Una volta ricostruito in percentuale l'importo spettante al creditore sequestrante ed al creditore ipotecario, rimane da assegnare la somma residua, idealmente destinata agli altri creditori chirografari; sennonché a loro non è distribuibile, poiché rispetto agli altri creditori chirografari il creditore ipotecario è e rimane tale (per quanto di secondo grado): infatti, il “degrado” a chirografo del creditore ipotecario vale solo nei rapporti con il creditore sequestrante grazie al sequestro ottenuto da costui, ma non rispetto agli altri creditori chirografari, che non vantano alcuno strumento processuale per neutralizzare il titolo di prelazione del creditore ipotecario. Quindi, venendo in gioco il rapporto tra il creditore ipotecario e gli altri creditori chirografari, rispetto a costoro riprende piena efficacia privilegiata l'ipoteca di secondo grado: ne consegue che il residuo non potrà essere distribuito ai chirografari, ma destinato al creditore privilegiato quale ipotecario di secondo grado. Osservazioni
L'art. 2906 c.c. prevede che non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata; l'art. 2916, n. 1), c.c. precisa, altresì, che nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del sequestro. Si tratta, dunque, di un'inefficacia relativa. L'inefficacia relativa implica che nella distribuzione del ricavato dall'espropriazione il creditore assistito da ipoteca iscritta dopo il sequestro deve essere trattato alla stregua di un creditore chirografario, ma soltanto rispetto al sequestrante, poiché l'iscrizione ipotecaria è, invece, pienamente opponibile agli altri creditori intervenuti nell'esecuzione. La misura cautelare ex art. 671 c.c. non costituisce alcun diritto di prelazione in favore del sequestrante per il solo fatto della trascrizione del vincolo reale. Conseguentemente, in assenza di peculiari privilegi attinenti allo specifico credito, ai fini della distribuzione anche il sequestrante deve essere considerato chirografario. In siffatta situazione il riparto deve prendere in considerazione l'ammontare complessivo dei crediti dei creditori chirografari e degli ipotecari (equiparati ai chirografari dall'art. 2916 c.c.) e attribuire proporzionalmente a ciascuno (avendo come base di calcolo l'intero importo) una quota astratta del ricavato. Solo in un secondo momento, nella concreta assegnazione delle corrispondenti somme, devono tenersi in considerazione sia l'importo per il quale il sequestro è stato autorizzato, che costituisce il limite massimo per procedere alla distribuzione in favore del creditore sequestrante, sia il privilegio ipotecario, che assume rilievo nei confronti dei creditori chirografari diversi dal sequestrante. Il principio espresso nella decisione in commento è da sempre affermato in sede di legittimità: la Corte di cassazione, in più occasioni, ha ribadito che l'ipoteca iscritta successivamente alla trascrizione del sequestro è improduttiva di effetti nei confronti del (solo) creditore sequestrante, trattandosi, dunque, di un principio pacifico nella giurisprudenza della Corte (cfr. Cass., sez. III, 10 ottobre 2017, n. 23667 e Cass., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 54).
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