Sull'obbligo di motivazione del recesso
25 Marzo 2019
Il caso. La Corte d'appello di Bologna, in sede di reclamo l. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Parma in sede di opposizione e - ritenuto formato il giudicato sia in ordine alla violazione della l. n. 604 del 1966, art. 7, sia con riguardo all'eccezione di carente motivazione della lettera di licenziamento sulla sussistenza di posti disponibili ai fini dell'obbligo di repechage - dichiarato esente da vizi di natura sostanziale il licenziamento intimato per impossibilità sopravvenuta della prestazione dalla società datrice di lavoro.
La Corte d'appello aveva rilevato, quanto ai dedotti profili di nullità del licenziamento in quanto discriminatorio, che non era stata accertata alcuna responsabilità del datore di lavoro in ordine all'insorgenza della patologia sofferta dalla lavoratrice (che, in ogni caso, avrebbe unicamente comportato il diritto al risarcimento del danno subito); aveva inoltre sottolineato, quanto all'obbligo di repechage, che correttamente il campo di indagine entro cui valutare l'adempimento datoriale era rappresentato esclusivamente dalle due postazioni ritenute, dal consulente tecnico d'ufficio (incaricato in primo grado), compatibili con la ridotta capacità lavorativa della lavoratrice, in relazione alle quali era stato dimostrato l'assenza di disponibilità (trattandosi di postazioni occupate da dipendenti della società e da lavoratori di impresa appaltatrice).
La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione.
Obbligo di motivazione del recesso. La Suprema Corte ribadisce il principio di diritto secondo il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa, e, a fortiori, non è certamente tenuto a fornire, in sede di esposizione dei motivi, anche la prova degli indicati motivi.
In particolare, ove la società abbia chiaramente indicato come motivo di recesso la sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, non è tenuta ad indicare che tale inidoneità risultava da un certificato medico, né, tantomeno, ad allegare tale certificato o a riportarne il contenuto nella lettera di licenziamento, gravando su di essa l'onere probatorio di “giustificare” il motivo addotto solo nell'eventuale giudizio promosso dal lavoratore per impugnare il licenziamento.
È stato altresì affermato che non è necessaria l'indicazione della inutilizzabilità aliunde nella motivazione del licenziamento per soppressione del posto, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. |