Integra un danno ingiusto il mancato guadagno di una parte del canone non dichiarato?
29 Marzo 2019
Tizia e Caia (proprietari e locatori) convenivano in giudizio Sempronio per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti al proprio appartamento e a titolo di recesso anticipato dei conduttori dello stesso, cagionati dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile sovrastante del convenuto. Il Tribunale accoglie la domanda. La Corte territoriale, invece, in riforma parziale della sentenza, accoglie la domanda della responsabilità solidale tra il convenuto e la terza chiamata (la società Costruttrice); tuttavia, ridetermina il risarcimento del danno da anticipato recesso dei conduttori. Avverso tale decisione, i ricorrenti hanno proposto ricorso in cassazione eccependo, tra i vari motivi, che la corte di appello avrebbe errato nella quantificazione del danno, atteso che il minor canone risultante dal contratto registrato rispetto ai diversi accordi tra le parti contrattuali e, in particolare, della nullità degli accordi contrattuali locativi non registrati. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte d'appello. Difatti, nella locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall'art. 13, comma 1, l. n. 431/1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato rimanendo dovuto il canone apparente, fermo che il patto occulto, in quanto nullo, non è sanato neppure dall'eventuale registrazione tardiva (qui non accertata), fatto extranegoziale inidoneo a influire sulla validità civilistica. Di conseguenza, correttamente, la Corte territoriale ha escluso che «un introito illecito» fosse sussumibile, come tale, quale danno ingiusto. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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