Assistenza disabili e trasferimento in corso di rapporto di lavoro
29 Marzo 2019
Il caso. La Corte d'appello di Milano in riforma della sentenza di primo grado aveva dichiarato il diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della sorella, necessitante di assistenza e aveva ordinato a Poste Italiane s.p.a. il trasferimento del dipendente presso una certa sede o in altra più vicina al Comune della sorella disabile, tra quelle disponibili alla data della domanda di trasferimento o divenute successivamente tali.
La Corte territoriale, richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3896 del 2009; n. 28320 del 2013), aveva ritenuto, difformemente dal primo giudice, come la l. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, modificato dalla l. n. 53 del 2000 e poi dalla l. n. 183 del 2010, dovesse trovare applicazione non solo nella fase genetica del rapporto quanto alla scelta della sede, ma anche in ipotesi di domanda di trasferimento proposta dal lavoratore.
I giudici di appello sottolineavano come, per effetto della l. n. 183 del 2010, art. 24, non fossero più richiesti i requisiti di continuità ed esclusività dell'assistenza in favore del familiare, previsti, invece, dalla l. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dalla l. n. 53 del 2000, artt. 19 e 20; rilevavano inoltre come, in base al testo vigente all'epoca della domanda di trasferimento del lavoratore, dovesse aversi riguardo al domicilio non del lavoratore bensì della persona necessitante di assistenza;
La Corte aveva ritenuto integrati nel caso in esame sia il requisito soggettivo, cioè la condizione di handicap grave della sorella e sia il requisito oggettivo della disponibilità di posti per lo svolgimento delle mansioni di recapito in uffici vicini alla residenza del predetto familiare.
Assistenza disabili e trasferimento in corso di rapporto di lavoro. La Suprema Corte in riferimento all'art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla l. n. 53 del 2000, ha statuito come la norma di cui alla l. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.
Dal punto di vista letterale, la disposizione in esame non contiene un espresso e specifico riferimento alla scelta iniziale della sede di lavoro e risulta quindi applicabile anche alla scelta della sede di lavoro fatta nel corso del rapporto, attraverso la domanda di trasferimento; né la dizione letterale adoperata nel citato comma 5 dell'art. 33 implica la preesistenza dell'assistenza in favore del familiare rispetto alla scelta della sede lavorativa (anche a seguito di trasferimento), in quanto al lavoratore è riconosciuto il diritto di "scegliere la sede di lavoro" più vicina al "domicilio della persona da assistere", non necessariamente già assistita. |