Il patent box non si trasferisce con l’affitto d’aziendaFonte: Risp. AE 25 marzo 2019 n. 88
01 Aprile 2019
Il patent box non è trasferibile con l'affitto d'azienda: ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 88 del 25 marzo 2019, che chiarisce, così, i profili di trasferimento del beneficio, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, consistente in un regime opzionale di esenzione della quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali. L'interpello. Una società presentava istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo per il regime agevolato di cui all'art. 1, commi da 37 a 45, l. n. 190/2014, c.d. “patent box”. Successivamente stipulava un contratto di affitto d'azienda con altra società del medesimo gruppo. La società trasferiva, quindi, la propria attività industriale e chiedeva all'Agenzia delle Entrate se fosse consentito subentrare nell'accordo siglato per l'agevolazione di cui al patent box “in caso di affitto di azienda dalla società dante causa affittante alla società avente causa affittuaria. In particolare, se l'operazione di affitto di azienda, nel caso qui prospettato, possa essere equiparata a una delle operazioni straordinarie” di cui all'art. 5 del decreto interministeriale del 30 luglio 2015. Le operazioni neutrali e successorie. La risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa. Il citato art. 5, infatti, prevede espressamente che “In caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all'articolo 9”. Di conseguenza, le ipotesi in cui l'avente causa subentra nell'opzione del dante causa sono ipotesi di operazioni successorie già sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale, come fusione e scissione, oppure neutrali solo sotto l'aspetto fiscale, come il conferimento d'azienda. L'affitto d'azienda non presenta la medesima natura di operazione neutrale e successoria, “per cui l'avente causa non può automaticamente subentrare nell'opzione esercitata dal dante causa”; l'affittuario potrà, ovviamente, esercitare nuovamente ed autonomamente l'opzione, considerando il bene acquisito a titolo derivativo, se ne ricorrono i presupposti. |