Anche se il contatore è guasto, il condomino paga i consumi eccessivi dell'acqua?

Redazione scientifica
03 Aprile 2019

In mancanza di impugnativa, anche se il contatore è guasto, il condomino paga i consumi eccessivi dell'acqua. Difatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il magistrato verifica l'esistenza ed efficacia della decisione dell'assemblea senza sindacarne la validità.

L'amministratore chiedeva e otteneva dal Giudice di Pace il decreto ingiuntivo contro il condomino moroso. Avverso il suddetto decreto, il condomino proponeva opposizione deducendo l'illegittimità della delibera in quanto i consumi idrici addebitati erano risultati tali per un guasto del contatore individuale, essendo rimasto l'appartamento, in quel periodo, disabitato. Il giudice adito rigettava l'opposizione rilevando che il condomino opponente non aveva impugnato la delibera assembleare. In secondo grado, il Tribunale (in grado di appello), in riforma della sentenza, revocava il d.i. opposto. Secondo il tribunale, era stato constatato il malfunzionamento del contatore, per cui non potevano addebitarsi all'opponente le spese di consumo dell'acqua, anche in considerazione della presunzione di proprietà condominiale dell'impianto idrico.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dal Tribunale. Difatti, in tema, è alquanto pacifico che le spese di consumi idrici vadano ripartite secondo i consumi effettivi dei singoli condomini, come risultanti dai contatori individuali; sicché, l'approvazione del riparto di detti consumi, eseguita dall'amministratore, rientra nella competenza assembleare ex art. 1135 c.c., a ciò non costituendo ostacolo il fatto che la spesa si ripartisca in base a un criterio diverso dall'applicazione delle tabelle millesimali. Pertanto, ove la delibera non sia stata impugnata, questa assume efficacia vincolante e l'addebito di consumi, erroneamente contabilizzati dal contatore dell'unità individuale, va fatto valere con l'impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato accolto e, per l'effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio.

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