Risarcimento del danno differenziale: danno biologico e perdita della capacità lavorativa vanno computati separatamente

David Satta Mazzone
11 Aprile 2019

Il danno biologico differenziale corrisponde al danno non patrimoniale e ne risponde il datore di lavoro: esso esclude la rendita vitalizia con cui INAIL indennizza il danno patrimoniale.

In tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale.

Le somme erogate da INAIL ristorano il danno patrimoniale e non sono computabili nel danno differenziale a carico del datore di lavoro. Se INAIL rispetto all'infortunio individua un danno superiore al 16% eroga la rendita vitalizia, indennizzando sia il danno biologico che quello patrimoniale inerente alla perdita della capacità lavorativa. Di conseguenza il giudice deve scorporare tali somme dal danno differenziale anche nel caso in cui INAIL non abbia ancora risarcito il danno.
Sul punto tra l'altro non trovano applicazione le modifiche apportate dalla l. n. 145 del 2018 in tema di rivalsa INAIL e danni differenziale: agli infortuni sul lavoro accaduti prima di gennaio 2019 si applica la disciplina ante riforma.

Le formule processuali hanno valore sostanziale. Ogni qual volta si svolgono domande processuali che prevedono accertamenti tecnici demandati ai CTU, gli accertamenti svolti possono portare anche a determinazioni differenti rispetto a quanto domandato in atti. La formula mediante cui si richiede il risarcimento “salvo maggiori o minori somme che il giudice riterrà di giustizia” corrisponde ad una specifica domanda e quindi, in ottemperanza all'art. 112, c.p.c., se il CTU accerta un danno maggiore di quello richiesto dalla parte il giudice può liquidare la maggior somma. La formula processuale che manifesta l'incertezza sul preciso ammontare del danno consente alla parte di demandare al giudice la determinazione del risarcimento, senza commettere alcuna violazione processuale.

Quali domande quando si espone la richiesta del danno differenziale? Il lavoratore che agisce per la liquidazione del danno differenziale può richiedere ad INAIL il risarcimento del danno patrimoniale inerente alla perdita della capacità lavorativa mentre deve agire contro il datore di lavoro per il danno differenziale, quello relativo alla sfera dei danni esclusivamente non patrimoniali. Ogni richiesta di indennizzo va presentata con formule tali da consentire al giudice di liquidare anche i maggiori danni accertati dal CTU all'esito della perizia, con onere del magistrato di attenersi alla perizia o di fornire specifica motivazioni nel caso in cui decida di scostarsene.

(Fonte Diritto e Giustizia)

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