Il D.Lgs. n. 142/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2018 riforma la normativa applicabile sotto il profilo tributario delle c.d. holding industriali per le quali sono previsti nuovi obblighi comunicativi all'Anagrafe Tributaria conseguenti all'approvazione dei bilanci di esercizio 2018.
Premessa
Il D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi”, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 28 dicembre 2018 ed entrato in vigore il 12 gennaio 2019 ha introdotto una chiara definizione di intermediario finanziario, di società di partecipazione finanziaria e di società di partecipazione non finanziaria e di soggetti assimilati ai fini della normativa in tema di imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive rilevante anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi comunicativi dei rapporti finanziari all'Anagrafe Tributaria così come previsto dall'art. 37 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato i commi sesto ed undicesimo dell'art. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (obbligo di comunicare all'Anagrafe Tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale).
Si analizzano di seguito, in particolare, i nuovi adempimenti comunicativi dei rapporti finanziari all'Anagrafe tributaria da parte delle c.d. “holding di famiglia”.
Le nuove definizioni introdotte nel TUIR
Il Decreto Legislativo in commento ha previsto l'inserimento nel Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di una serie di definizioni mediante l'inserimento, dopo l'art. 162, dell'art. 162-bis come di seguito indicato:
Art. 162-bis - Intermediari finanziari e società di partecipazione
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1);
b) società di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
c) società di partecipazione non finanziaria e assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.
Come rilevato dall'Assonime e dal CNDCEC (Audizione informale del Condirettore generale dell'Assonime del 4 ottobre 2018 e audizione del Cndcec del 16 ottobre 2018 al Senato della Repubblica – 6^ Commissione permanente -Finanze e Tesoro), con l'inserimento dell'art. 162-bis nel TUIR, viene resa meno incerta la tematica che è stata fino ad oggi fonte di non poche incertezze per le imprese. In particolare, la previgente disciplina IRAP e del TUIR non teneva conto né dell'evoluzione nel frattempo registratasi sul versante dei soggetti esercenti attività finanziaria rilevante ai fini della vigilanza (D.Lgs. n. 141/2010 e d.m. n. 53/2015) né, soprattutto, della riforma contabile attuata dal D.Lgs. n. 136/2015 (in attuazione delle direttive 86/635/CEE e n. 89/117/CEE), che ha disposto l'abrogazione del D.Lgs. n. 87/1992 ridefinendo l'ambito delle imprese tenute a redigere il bilancio secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia.
Altrettanto incerta era l'individuazione dei soggetti riconducibili alla nozione di holding industriali – e cioè dei soggetti caratterizzati dallo svolgimento in via esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni (secondo il d.lgs. n. 136/2015, per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante) in imprese industriali – dal momento che, ai fini della sussistenza o meno del requisito di prevalenza, la disciplina normativa sembrava fare rinvio ad un doppio test, uno di natura patrimoniale (ammontare delle partecipazioni superiore al 50% del totale dell'attivo) e uno di natura reddituale (ammontare dei proventi da partecipazioni superiore al 50% dei ricavi), mentre l'Amministrazione finanziaria aveva adottato un'interpretazione che attribuiva una valenza dirimente al solo test patrimoniale (si veda la Circolare n. 39 del 2009 dell'Agenzia delle Entrate). Come pure, infine, non era chiaro il regime fiscale delle società che svolgevano attività finanziaria all'interno del gruppo societario di appartenenza, società che, per effetto della emanazione del D.M. n. 53 del 2015, non erano più considerate come intermediari finanziari.
Tenuto conto della più precisa identificazione del perimetro di attività introdotto con l'art. 162-bis del TUIR delle tre diverse categorie di soggetti (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati), si è reso necessario coordinare le nuove definizioni anche con la normativa relativa all'applicazione dell'IRAP. In particolare, è stato modificato il comma 9 dell'art. 6 del d.lgs. n. 446/1997 come segue:
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 6, comma 9 (normativa previgente)
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Art. 6, comma 9 (testo vigente)
Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
Per le società di partecipazione non finanziaria e assimilati la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 (che disciplina la determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali, n.d.R.) la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
Gli effetti conseguenti alla introduzione della nozione di “società di partecipazione non finanziaria”
La precisa formulazione di società di partecipazione non finanziaria (ossia, come visto ai sensi dell'art. 162-bis del TUIR di “soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari”, fa sì che anche società industriali o commerciali quanto al core business, ove effettuino investimenti in partecipazioni in altre società operative e provvedano, ad esempio, a finanziarne l'attività, potrebbero superare il parametro patrimoniale di cui al comma 3 dell'art. 162-bis del TUIR e, quindi, essere qualificate ai fini IRES ed IRAP alla stregua di “società di partecipazione non finanziaria” e dover quindi adempiere agli ulteriori obblighi comunicativi nei confronti dell'Anagrafe Tributaria illustrati successivamente.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29 (Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) per assunzione di partecipazioni, si intende “l'attività di acquisizione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. L'assunzione di partecipazione realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante. Si ha in ogni caso attività di assunzione di partecipazioni quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria”.
In merito ai conseguenti obblighi contabili e scelta degli schemi di bilancio di riferimento, non si avrebbero conseguenze di particolare rilievo giacché le società di partecipazione non finanziaria non sono tenute ad adottare gli schemi di bilancio tipici degli intermediari finanziari, per cui continuano a redigere il bilancio di esercizio secondo le regole ordinarie del Codice Civile (così come modificate dal D.Lgs. n. 139/2015 di attuazione della Direttiva 2013/34/UE: si veda, in tema: Sottoriva, La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Giuffrè, Milano, 2014; per un commento alla nuova normativa: si veda anche F. Superti Furga, Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V, Giuffrè, Milano, 2017) e i principi contabili nazionali elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (si rammenta che, tuttavia, anche le società non quotate – purché superino i parametri per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c. – possono adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS così come previsto dalla L. n. 116/2014 di conversione in legge, con mod., del d.l. n. 91/2014); ai fini IRES, non cambia la disciplina per la deduzione degli interessi passivi e oneri assimilati (art. 96 TUIR), e non si applica la maggiorazione dell'aliquota IRES di cui all'art. 1, comma 65, l. n. 208/2015. Il maggiore impatto si ha, invece, in ambito IRAP nei termini che seguono:
- applicazione dell'aliquota IRAP maggiorata a seconda delle Regioni di formazione del valore della produzione imponibile;
- determinazione della base imponibile IRAP sempre secondo le regole delle società industriali e commerciali, ma ad essa va aggiunta la differenza tra interessi attivi e proventi assimilati, ed interessi passivi ed oneri assimilati (con deducibilità IRAP limitata al 96% del loro importo per quanto attiene agli interessi passivi);
- si applicano gli obblighi di comunicazione all'anagrafe dei rapporti finanziari ex art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010 con obbligo altresì di provvedere alla registrazione presso il Registro elettronico degli indirizzi (REI).
In merito alla previsione che “l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale” si ha che, esercizio per esercizio, occorre verificare il superamento o meno di detto limite con l'effetto che la qualificazione di società di partecipazione non finanziaria può verificarsi ad intermittenza, costringendo le società a variare, potenzialmente di anno in anno, la loro qualificazione fiscale.
Con riferimento a quanto sopra, sembra opportuno fare qualche riferimento in merito a quanto segue:
- nozione di partecipazione da assumere ai fini della quantificazione;
- nozione di “altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi”.
In assenza di indicazioni specifiche, l'ammontare complessivo delle partecipazioni da considerare dovrebbe essere costituito dalla sommatoria delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (nella macroclasse B dello Stato patrimoniale attivo ex art. 2425 c.c.) e di quelle iscritte nell'Attivo circolante. Si segnala che, secondo l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla precedente normativa, le partecipazioni oggetto di comunicazione all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari (v. infra) sono solo quelle iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per quanto attiene invece alla nozione di “altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi” con riferimento alla previgente normativa, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 37/E del 22 luglio 2009 aveva evidenziato che “il suddetto esercizio esclusivo o prevalente deve essere verificato tenendo conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società (quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti)”. Ai fini della verifica se l'ammontare complessivo delle partecipazioni e degli altri elementi patrimoniali sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, occorre, pertanto, considerare il valore della partecipazione e il valore iscritto in bilancio dell'eventuale finanziamento erogato alla partecipata o quello dell'eventuale finanziamento ricevuto dalla società partecipata ossia, in generale, il valore contabile di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi che possono trovare iscrizione nello Stato patrimoniale in applicazione della disciplina prevista per la redazione del bilancio di esercizio applicabile (nazionale o internazionale); si evidenzia tuttavia che la previgente normativa (art. 10, comma 10, d.lgs. n. 141/2010) faceva riferimento agli “elementi dell'attivo di natura finanziaria” e, quindi, potrebbero non essere assunti nel calcolo gli eventuali finanziamenti ricevuti dalla holding da parte delle controllate.
L'entrata in vigore della nuova normativa
Le disposizioni sopra illustrate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, così come meglio illustrato infra.
Per le i soggetti di cui alla lett. c), n. 1) del comma 1 dell'art. 162-bis del TUIR, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo in commento, con riferimento ai periodi d'imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui al comma 3 del predetto art. 162-bis. Gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi purché' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.
Gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria
Il Decreto Legislativo in commento ha altresì modificato il comma 10 dell'art. 10 D.Lgs. n. 141/2010, come di seguito indicato:
Art. 10, comma 10, d.lgs. n. 141/2010 (disciplina previgente)
Art. 10, comma 10, d.lgs. n. 141/2010 (testo vigente)
Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell'articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie.
L'esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se esclusi dagli obblighi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Le società di partecipazione non finanziaria e gli enti assimilati sono quindi obbligate a comunicare all'Anagrafe Tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale. Le informazioni comunicate vengono archiviate in una apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, denominata “Archivio dei rapporti con operatori finanziari”. Avuto riguardo agli obblighi comunicativi di cui all'art. 7, commi 6 e 11, d.P.R. n. 605/1973 (così come modificati dall'art. 37 d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006), la Circolare n. 18/E dell'Agenzia delle Entrate del 2007 al paragrafo 4.2 individua i seguenti rapporti che devono essere oggetto di comunicazione da parte delle holding:
le partecipazioni;
i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
il rapporto finanziario corrispondente al contratto di tesoreria accentrata per le holding appartenenti ad un gruppo, c.d. "cash pooling";
il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento);
gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c.
In particolare:
- le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22;
- i finanziamenti, i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il codice rapporto 18;
- il c.d. "cash pooling" è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o 'pool leader' o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al 'pool';
- le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.
Ancorché l'art. 13 del D.Lgs. n. 142/2018 preveda espressamente che le nuove disposizioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, tenuto conto dell'esigenza di verificare il superamento o meno del “50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale”, ne consegue che la prima comunicazione all'Archivio rapporti debba essere effettuata alla fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 e, quindi, ad esempio, al 31 maggio 2019 per i bilanci approvati ad aprile 2019.
Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 9647 del 19 gennaio 2007 sono state dettate le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7, comma 6, d.P.R. n. 605/1973 e, con i successivi provvedimenti prot. n. 31934 del 29 febbraio 2008 e prot. n.18269 del 10 febbraio 2015, sono state fornite alcune disposizioni integrative.
Per quanto attiene ai dati oggetto di comunicazione, in relazione ai rapporti di cui alla tabella allegata ai provvedimenti prot. n. 9647/2007 e 31394/2008, vi è l'obbligo di comunicare:
- i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
- in caso di rapporti cointestati, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
- i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura;
- l'esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo.
Modalità di trasmissione
I dati devono essere trasmessi dalla holding, utilizzando il canale S.I.D. che garantisce alti standard di sicurezza per la comunicazione approvati dal Garante per la protezione dei dati personali, secondo le regole del tracciato unico approvato con Provvedimento prot. n. 18269 del 10 febbraio 2015 (con cui sono stati unificati i criteri e le regole di segnalazione delle informazioni che affluiscono all'Archivio dei rapporti finanziari).
Termini per le comunicazioni
Le comunicazioni delle operazioni, nonché dei dati identificativi dei soggetti, relative a ciascun mese devono essere effettuate entro il mese successivo.
L'esistenza di operazioni di natura finanziaria al di fuori di un rapporto continuativo viene comunicata, invece, una sola volta, per ciascun anno solare, in occasione della prima operazione compiuta.
Tenuto conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale prot. n. 37561 del 25/3/2013, come integrato con i Provvedimento prot. n. 18269 del 10/2/2015, 73782 del 28/5/2015, 13352 del 25/1/2016, le società di partecipazione non finanziaria e gli enti assimilati tali soggetti sarebbero anche assoggettati all'adempimento della Comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari, di cui all'art. 11, comma 2, d.l. n. 201/2011, la cui scadenza è prevista entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello a cui sono riferite le informazioni.
Comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari exart. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011
Dati oggetto della comunicazione
In relazione ai rapporti attivi nel corso dell'anno di riferimento, è necessario comunicare:
- i dati identificativi del rapporto, compreso il codice univoco del rapporto, riferito al soggetto persona fisica o non fisica e a tutti i cointestatari del rapporto, in caso di intestazione a più soggetti;
- i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre, dell'anno cui è riferita la comunicazione;
- i rapporti accesi nel corso dell'anno, il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti chiusi nel corso dell'anno, il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura;
- i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare e avere per ogni tipologia di rapporto.
Guida all'approfondimento
Agenzia delle Entrate, Modalità di compilazione del Tracciato Unico per la trasmissione delle Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari.
Agenzia delle Entrate, Circolare 18/E del 4 aprile 2007.
Codice delle Società, a cura di L. Nazzicone, Giuffrè Francis Lefebre Editore, Milano, 2018.
Sottoriva C., La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, Giuffrè, Milano, 2014.
Superti Furga F., Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea, V Edizione, Giuffrè, Milano, 2017.
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Sommario
Gli effetti conseguenti alla introduzione della nozione di “società di partecipazione non finanziaria”
L'entrata in vigore della nuova normativa
Gli obblighi di comunicazione all'Anagrafe Tributaria