Ammessa l’azione dell’opponente volta a negare l’esistenza di un diritto reale sul proprio fondo
17 Aprile 2019
In tema di legittimazione a proporre opposizione all'esecuzione forzata, l'indicazione della proprietà o di altro diritto reale, contenuta nella disposizione dell'art. 619 c.p.c., è esemplificativa, in quanto il legislatore ha assunto la proprietà come modello di altri eventuali diritti per il carattere prevalente che il diritto dominicale ha sul diritto o sulla pretesa del creditore procedente; qualora vi siano altri diritti che possano essere prevalenti o maggiori di quelli che sulla cosa in esecuzione abbia il creditore, anche ai titolari di questi altri diritti deve dirsi aperta l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c. (nel caso di specie, è ammissibile l'azione proposta dall'opponente avendo la stessa avanzato una domanda che tende a negare l'esistenza di un diritto reale sul fondo di sua proprietà, deducendo una situazione in fatto, lo sconfinamento della debitrice sulla sua proprietà, che è stata pacificamente accertata). |