Infortunio a scuola: se dovuto a ragionevole causa fortuita non è addebitabile nessuna responsabilità all’Istituto scolastico
18 Aprile 2019
IL CASO Un ragazzino, durante un torneo di pallamano utilizzato dalla propria scuola, cade a terra riportando lesioni alla bocca a seguito dell'urto contro una panchina. I genitori avanzano nei confronti del Ministero dell'Istruzione e della Scuola una richiesta di risarcimento, cui si aggiunge la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice dello stesso, ma sia in primo che in secondo grado i giudici respingono il gravame. I danneggiati ricorrono dunque per la Cassazione della sentenza.
INFORTUNIO SCOLASTICO La Suprema corte respinge il ricorso e dichiara che, in tema di infortunio scolastico, per configurare la responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c., non basta l'aver annoverato nel programma scolastico la disciplina sportiva durante l'esercizio della quale è occorso l'infortunio per il quale si chiede il risarcimento, ma è altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di altro studente impegnato nella gara e che la scuola non abbia adottato ogni misura idonea per evitare il fatto.
RESPONSABILITÀ DELL'AGENTE La Cassazione ricorda inoltre che la responsabilità dell'agente sussiste nel caso in cui sia ravvisabile la volontà di ledere in violazione delle regole dell'attività svolta, qualora l'atto non sia funzionalmente connesso all'attività, esulando quindi dalla normale alea della medesima.
RAGIONEVOLE CAUSA FORTUITA La prova dell'illecito commesso da altro studente è a carico dell'infortunato, mentre è onere della scuola dimostrare di aver attuato ogni cautela per evitare l'infortunio. Nel caso di specie, l'incidente è avvenuto «per una ragionevole causa fortuita, legata alle fisiologiche modalità di gioco della pallamano»: il ragazzino, correndo, era scivolato urtando una panchina, la cui presenza correttamente non è stata addebitata alla negligenza della scuola.
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