Utilizzo dell’immagine di un’attrice iconica a fini commerciali: serve sempre il consenso dei titolari del diritto
23 Aprile 2019
Per l'utilizzo a fini commerciali dell'immagine di una persona occorre il consenso del titolare del diritto, ai sensi degli artt. 96 e 93, comma 2, l.d.a. Le ipotesi derogatorie per cui non occorre il consenso della persona ritratta, ai sensi dell'art. 97, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione e non possono essere applicate estensivamente: tale interesse pubblico all'informazione non ricorre nel caso di commercializzazione di prodotti che riproducono l'immagine di un'attrice di fama internazionale o frammenti di pellicole. Di conseguenza, in base al combinato disposto degli artt. 96-97 l.d.a. e 10 c.c., la divulgazione dell'immagine di un'attrice nota, senza l consenso degli interessati, deve ritenersi lecita solo quando risponda ad esigenze di pubblica informazione, e non anche quando sia rivolta a fini pubblicitari o commerciali. |