È facoltà dell’assicurato scegliere se alimentare volontariamente la propria posizione previdenziale

29 Aprile 2019

La contribuzione volontaria costituisce un'eccezione al principio generale della corrispondenza della contribuzione all'effettiva attività lavorativa e, estinto il rapporto di lavoro, il lavoratore può avvalersi della facoltà di proseguire volontariamente...

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 11241 depositata il 24 aprile 2019.

Il caso. La Corte d'Appello di Genova respingeva il ricorso proposto dall'INPS confermando il diritto di un ex lavoratore al più favorevole trattamento pensionistico di anzianità, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 1, comma 8, della l. n. 243/2004, per avere presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il discrimine temporale del 20 luglio 2007. In estrema sintesi, oggetto del contendere era se - agli effetti del discrimine temporale per l'applicazione delle previgenti migliori condizioni per gli aspiranti al trattamento pensionistico di anzianità (i.e. trentacinque anni, in luogo dell'anzianità contributiva non inferiore a quaranta) - debba aversi riguardo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione oppure alla data della sua efficacia temporale, da individuarsi nel primo sabato successivo alla data della presentazione. Ritenevano i Giudici di merito che per il decorso degli effetti dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria rilevasse solo la data di presentazione della richiesta (nella specie risalente al 19 luglio 2007) e non, come ritenuto dall'Istituto, quella del primo sabato successivo alla data della sua presentazione. Contro tale pronuncia l'INPS ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando un unico motivo.

L'unico momento rilevante è la data di presentazione della domanda. In particolare, ad avviso dell'Istituto, i Giudici di merito avevano erroneamente applicato l'art. 1, comma 8, della l. n. 243/2004 (come modificato dalla l. n. 247/2007, a mente del quale «le disposizioni in materie di pensionamento di anzianità vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione») che doveva essere interpretato, contrariamente a quanto fatto dalla Corte di Appello, alla luce dell'art. 7 del d.P.R. n. 1432/1971 secondo il quale «la facoltà di contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie […] può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione». Per il combinato disposto delle due norme, concludeva il ricorrente, gli effetti della domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione del resistente dovevano essere posticipati al primo sabato successivo alla presentazione della domanda, con l'effetto che la sua richiesta risultava tardiva ed egli decaduto dal più vantaggioso trattamento pensionistico di anzianità. Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, rigetta il ricorso.

La contribuzione volontaria è facoltà del contribuente. Ritiene infatti la Corte che la legge attribuisca al lavoratore una facoltà di incrementare la propria posizione assicurativa con periodi contributivi ulteriori rispetto a quelli cui si riferisce l'obbligazione contributiva, consentendogli la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria una volta cessata l'attività soggetta all'obbligo assicurativo. Tale contribuzione, come già in precedenza affermato (Cass. n. 11490/1992), «inerisce non all'assistenza sociale bensì alla previdenza» e rispetto ad essa la legge attribuisce primario rilievo alla volontà del contribuente, purché nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalla legge stessa. Sulla base di tali principi afferma la Cassazione che, se fosse corretta l'interpretazione proposta dall'Istituto, la modalità introdotta per il versamento della contribuzione volontaria «finirebbe per riverberarsi sull'esercizio della facoltà del richiedente di proseguire volontariamente il rapporto assicurativo con l'ente previdenziale, privando di qualsivoglia effetto temporale la manifestazione della volontà dell'assicurato di incrementare la posizione assicurativa (con la proposizione della relativa domanda) alla quale il legislatore, sussistendone le condizioni, ha contrapposto un potere meramente ricognitivo dell'ente previdenziale che, per non essere soggetto ad alcun termine di esercizio, non può che decorrere giuridicamente dal momento della domanda». Per l'effetto, conclude la Corte, il ricorso dell'INPS non può che essere rigettato.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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