L'intervento del singolo condomino a tutela dei beni condominiali è un obbligo?
02 Maggio 2019
Tizio agiva in giudizio contro i proprietari dell'appartamento soprastante lamentando come questi avevano effettuato, senza alcuna autorizzazione, lavori di ristrutturazione sul tetto dello stabile condominiale. Con detto ricorso, il condomino aveva chiesto anche la conferma del ricorso nunciatorio con il quale aveva in precedenza chiesto e ottenuto il ripristino del tetto del condominio. In primo grado, il giudice condannava i convenuti al completamento delle opere e al risarcimento dei danni patiti da Tizio. In particolare, il giudice adito rilevava che non era stata provata in causa l'esistenza di un accordo fra i condomini per la ristrutturazione del tetto crollato; di conseguenza, da ciò, derivava la circostanza che i condomini del piano superiore erano intervenuti di loro spontanea volontà. Pertanto, questi non avevano diritto alla restituzione delle spese effettuate per il condominio e dovevano rispondere dei danni causati in quanto custodi ex art. 2051 c.c. del cantiere. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici di merito. Difatti, il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, pertanto l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. Tuttavia, l'intervento del singolo condomino a tutela dei beni condominiali, non è un obbligo ma una semplice facoltà, il cui mancato esercizio non può comportare responsabilità per lo stesso condomino. Del resto, non si vede come il condomino che abbia agito, maldestramente, sulla cosa comune cagionando danno alla proprietà altrui possa invocare tale mancata iniziativa da parte del condomino danneggiato, per andare esente da responsabilità. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.
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