Danno “grave” alla persona che giustifica il risarcimento del danno alle cose: l’art. 283 cod.ass. è conforme alla Costituzione
07 Maggio 2019
LE QUESTIONI. Un Giudice di Pace ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 283, comma 2, Codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005), rubricato “sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica”, asserendone il contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 Costituzione, limitatamente alla parte in cui prevede che, in ipotesi di «danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro 500, per la parte eccedente tale ammontare». Nella specie, tale Giudice era stato chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno alle cose formulata dal guidatore di un veicolo coinvolto in un incidente con ulteriore mezzo restato non identificato. L'azione era stata esercitata invocando la tutela che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada assicura nelle ipotesi ove l'incidente sia stato causato da un veicolo, o natante, sconosciuti. Secondo la tesi sostenuta dal rimettente, in applicazione della disposizione de qua, la domanda non potrebbe essere accolta in quanto, con precedente sentenza, il Giudice di Pace aveva accertato che l'attore aveva patito un danno biologico con invalidità quantificata nell'1% e che, conformemente all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, si considerano “gravi” unicamente i danni qualificabili come “macrolesioni” e, quindi, eccedenti il 9% di invalidità permanente. Ciò posto, secondo lo stesso Giudice, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 2, 3, 24 Cost.
IL RIFERIMENTO AL DANNO “GRAVE”. I Giudici della Consulta hanno ritenuto infondate le questioni sollevate, con riferimento a tutti i parametri costituzionali indicati dal Giudice rimettente. Gli stessi hanno spiegato che la normativa europea ha posto una condizione formulata in termini generali, consistente nella circostanza che il concorrente danno alla persona deve essere “grave”, ma che tuttavia risulta destinata a essere specificata dalla disciplina interna degli Stati membri, indicando al contempo la ragione di tale condizionamento nell'esigenza di prevenire frodi al Fondo di garanzia, ritenute possibili in caso di danni non “gravi” alla persona.
LA RATIO DELLA NORMA CENSURATA. La norma censurata, redatta sulla falsariga di quella europea, presenta la stessa ratio, che giustifica, sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, il trattamento differenziato tra ipotesi di danno alle cose, contestuale a lesioni personali, secondo che queste abbiano causato, o meno, un danno grave. Inoltre, la giustificazione di tale trattamento differenziato non sembra sminuita se si considera il criterio discretivo ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che fa riferimento agli artt. 138 e 139 cod. ass. per cui risultano risarcibili i danni alle cose solo se contestualmente ricorrono lesioni personali di non lieve entità ex art. 138, tali da determinare postumi permanenti in misura maggiore del 9%, ex art. 139. Rimane in ogni caso, come ragione giustificativa del trattamento differenziato, l'esigenza di evitare frodi al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
IL RISCHIO DI SIMULAZIONE. La Consulta osserva che il decreto del Ministro della salute (adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive) del 3 luglio 2003 (Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità), considera varie lesioni che cagionano danni non simulabili (come la perdita di dita della mano o del piede). L'identificazione del danno grave alla persona in quello procurato da lesioni, che non siano di lieve entità ex art. 139 cod. ass. al fine della quantificazione del danno non patrimoniale, presenta in ogni caso, in mancanza di una specificazione normativa indirizzata all'esigenza di prevenire possibili frodi al Fondo di Garanzia, una sufficiente coerenza intrinseca, perché trova la sua fonte in una norma dello stesso cod. ass., ove è inserita anche la disposizione censurata, restando rimessa alla giurisprudenza una più puntuale perimetrazione della risarcibilità del danno alle cose cagionato da veicolo non identificato. L'estensione di tale risarcibilità rimane nella discrezionalità del legislatore, al quale è rimessa «la scelta dei modi per ripristinare la par condicio tra le vittime della strada per sinistri cagionati da veicoli non identificati e la generalità degli aventi diritto al risarcimento dei danni coperti da polizza di assicurazione R.C.A.» (da ultimo, ordinanza n. 336/2010).
L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE. La Consulta ha posto in rilievo che il legislatore è intervenuto ritoccando la disposizione utilizzata dalla giurisprudenza per ancorare la soglia del danno grave alla persona, quale presupposto per la risarcibilità anche del danno alle cose nella fattispecie in esame. In particolare, l'attuale formulazione dell'art. 139 (come sostituito dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017), prevede che le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni (quali le cicatrici), oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente. Ne consegue che, nell'art. 139 occorre distinguere tra: • lesioni micropermanenti di incerta accertabilità, il cui danno non patrimoniale non è risarcibile (come danno assicurato); • lesioni micropermanenti che al contrario sono ritenute (ad opera del legislatore che ha novellato la disposizione) adeguatamente comprovate e, quindi, tali da escludere il rischio che siano simulate.
L'AUSPICIO DELLA CONSULTA. Dopo aver illustrato la suesposta evoluzione normativa, la Corte ha espresso l'auspicio che il legislatore regolamenti, in termini più puntuali, il presupposto dei “danni gravi alla persona”, che segna il confine della risarcibilità del danno alle cose causato da un mezzo non identificato.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |