La nozione di pubblici elenchi prima dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012

Yari Fera
07 Maggio 2019

Il registro delle imprese è qualificabile come pubblico elenco ai sensi della l. n. 53/1994 anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 16-ter d.l. n. 179/2012 che ha puntualizzato la nozione dei pubblici elenchi per la consultazione degli indirizzi PEC da utilizzare per la notifica telematica.
Massima

Il registro delle imprese è qualificabile come pubblico elenco ai sensi della l. n. 53/1994 anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 16-ter d.l. 179/2012 che ha puntualizzato la nozione dei pubblici elenchi per la consultazione degli indirizzi PEC da utilizzare per la notifica telematica.

Il caso

I soci di una società dichiarata fallita impugnavano la sentenza d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la sentenza di fallimento. La sentenza d'appello aveva tra l'altro ritenuto valida la notifica dell'istanza di fallimento eseguita all'indirizzo PEC della società debitrice risultante dal registro delle imprese.

Tra i motivi di cassazione, i ricorrenti contestavano la nullità della predetta notifica in quanto eseguita in data 16 ottobre 2013 a tale indirizzo PEC laddove, ai sensi dell'art. 16-ter d.l. 179/20122, solo a partire dal 15 dicembre 2013 il registro delle imprese avrebbe costituito un pubblico elenco le cui risultanze potevano essere utilizzate per effettuare una notifica telematica.

La questione

Il registro delle imprese è un pubblico elenco solo a seguito dell'art. 16-ter d.l. 179/2012? È valida la notifica effettuata all'indirizzo PEC risultante dal registro delle imprese prima del 15 dicembre 2013?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di Cassazione risolve la questione, rilevando come il registro delle imprese fosse un pubblico elenco anche prima della previsione di cui all'art. 16-ter d.l. 179/2012.

Nel giungere a tale conclusione, la decisione in commento richiama le due previsioni di riferimento applicabili al caso di specie:

Su questa base, il giudice di legittimità osserva che anche prima dell'art. 16-ter d.l. 179/2012 era “vigente” la “nozione di pubblici elenchi” ancorché “in termini più generici”, vale a dire secondo termini i cui “contorni” dovevano essere definiti dall'interprete “mediante l'uso degli ordinari criteri ermeneutici”.

L'applicazione di tali criteri porta la Corte ad affermare che il registro delle imprese sia la risultanza delle “comunicazioni [degli indirizzi PEC] che gli imprenditori commerciali sono tenuti ad inviare” a tale registro da intendersi quale “registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse”.

In ragione di tali rilievi, il registro delle imprese è, secondo la Cassazione, “qualificabile come pubblico elenco”.
Per l'effetto, la Corte ritiene infondata la contestazione svolta dei ricorrenti, conclusivamente affermando come “anche nell'ottobre 2013, epoca della notifica che qui rileva, anteriore al 15 dicembre dello stesso anno, la notifica ai sensi della

L. n. 53 del 1994, art. 3 bis

, potesse essere eseguita all'indirizzo PEC di una società risultante al registro delle imprese”.

Osservazioni

La Corte di Cassazione con la pronuncia in esame fa propria una visione di tipo sostanziale della nozione di “pubblici elenchi” di cui all'art. 3-bis l. n. 53/1994.

Tale approccio si contrappone ad alcuni precedenti che – in linea a quanto sostenuto dai ricorrenti nel caso di specie – avevano escluso la possibilità di procedere a notificazioni nelle forme dell'art. 3-bis l. n. 53/1994 prima del 15 dicembre 2013, sull'assunto che solo a partire da tale data gli elenchi previsti dall'art. 16-ter d.l. 179/2012 (incluso il registro delle imprese) avrebbero assunto la denominazione di pubblici elenchi. Si veda in questo senso, Trib. Padova, ord. 9 maggio 2013.

La Corte di legittimità supera il mero dato formale (i.e. la qualificazione di cui all'art. 16-ter d.l. 179/2012), valorizzando in sintesi la circostanza per cui il registro delle imprese è un “registro tenuto da una pubblica autorità per ragioni di pubblico interesse”.

L'osservazione della Corte non sembra possa essere messa in discussione.

Su un piano generale, infatti è noto come in ogni provincia presso le camere di commercio (art. 8, comma 1, l. n. 580/1993) sia presente l'ufficio del registro delle imprese che è retto da un conservatore e la cui attività è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia (art. 8, comma 3, l. n. 580/1993 e art. 4 D.P.R. n. 581/1995).

È altresì noto che i fatti e gli atti oggetto di iscrizione in tale registro riguardano essenzialmente gli elementi di individuazione dell'imprenditore e dell'impresa nonché la struttura e l'organizzazione delle società.

Gli effetti collegati alle iscrizioni nel registro delle imprese sono molteplici: ai fini che qui rilevano, basta tenere presente che l'iscrizione ha almeno la funzione di rendere conoscibili ai terzi i dati ivi pubblicati (c.d. pubblicità legale per le iscrizioni nella sezione ordinaria, c.d. pubblicità notizia per le iscrizioni nella sezione speciale).

Con specifico riferimento poi al dato relativo alla PEC presente nel registro delle imprese, l'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008 ha disposto l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese ovvero, se già costituite, di fornite tale indirizzo nei tre anni successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008.

Tale obbligo è poi esteso dall'art. 5, comma 2, d.l. n. 179/2012 anche alle imprese individuali. Come chiarito dalla giurisprudenza, l'indirizzo PEC presente nel registro delle imprese “costituisce l'indirizzo ‘pubblico informatico' che i predetti [imprenditori] hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (…), - e finanché per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale” (Cass. n. 16365/2018 che richiama Cass. n. 31/2017).

È quindi chiaro che l'indirizzo PEC inserito nel registro delle imprese risponda alla funzione di assicurare la reperibilità delle imprese societarie ovvero individuali a favore di tutti i terzi che intendano comunicare telematicamente con dette imprese. Accedendo ai dati di contatto pubblicati nel registro delle imprese, il mittente telematico ha la certezza di individuare l'indirizzo al quale indirizzare le proprie comunicazioni.

Un'ulteriore conferma della natura “pubblica” del registro delle imprese da una prospettiva sostanziale è ravvisabile nella previsione di cui all'art. 15, comma 3, legge fall. (come introdotta dall'art. 17 d.l. n. 179/2012) in relazione alla notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. In tale norma è previsto infatti che la notifica vada effettuata dalla cancelleria all'indirizzo PEC del debitore risultante dal “registro delle imprese” (ovvero dal Registro INI-PEC).
In altri termini, è lo stesso legislatore che ha introdotto l'art. 3-bis l. n. 53/1994 e la conseguente nozione di “pubblici registri” ad aver individuato nel registro delle imprese la fonte di riferimento da cui estrapolare gli indirizzi per le comunicazioni telematiche in ambito fallimentare.

Il principio anti-formalistico espresso dalla pronuncia in commento è espressamente riferito dalla Corte di Cassazione al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 16-ter d.l. 179/2012 che ha specificato la nozione di “pubblici registri”.

Cionondimeno, può valer la pena interrogarsi se tale principio in realtà non abbia una portata più ampia per la quale, accanto all'elenco di “pubblici registri” dall'art. 16-ter d.l. 179/2012, l'interprete possa individuare altri registri che, pur non previsti da quest'ultima previsione, siano comunque dotati di una rilevanza pubblica tale da consentire di essere validamente utilizzati a fini notificatori in quanto appunto qualificabili come “pubblici registri” (in questo senso ad es. il c.d. IPA, Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

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