Per la realizzazione della veranda occorre il permesso di costruire?
09 Maggio 2019
In primo grado, il Tribunale adito aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Tizia, rispettivamente, per intervenuto rilascio in sanatoria e intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica. Diversamente da tale pronuncia, la Corte d'appello, invece, dichiarava la predetta imputata colpevole dei reati ascritti, limitatamente alla realizzazione della veranda, e applicate le circostanze attenuanti generiche e riconosciuta la continuazione, la condannava a due mesi di arresto e 23 mila euro di ammenda, subordinando la sospensione condizionale della pena all'avvenuta demolizione delle opere abusive. Avverso tale pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso in cassazione eccependo che la realizzazione della veranda/tettoia non necessiterebbe del preventivo rilascio di concessione edilizia, essendo perciò soggetta alla semplice comunicazione ai sensi degli artt. 20, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003 e 9, comma 1, l.r. n. 37 del 1985. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Difatti, la natura precaria delle opere di chiusura e di copertura di spazi per le quali l'art. 20 della legge Regione Sicilia n. 4 del 2003 non richiede concessione e/o autorizzazione va intesa secondo un criterio strutturale, ovvero con riferimento alla temporaneità e provvisorietà dell'uso; sicché tale disposizione, di carattere eccezionale, non può essere applicata al di fuori dei casi ivi espressamente previsti. Nella vicenda, invece, l'imputata, pur non essendo in possesso dei prescritti titoli autorizzativi, aveva realizzato una veranda coperta adiacente al fabbricato principale, occupante una superficie di 55 mq e un volume di 180 mc, avente struttura portante in legno e copertura a falde. Pertanto, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato. |