Il danno da demansionamento va allegato e provato

Roberto Dulio
Roberto Dulio
09 Maggio 2019

La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087, c.c., è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa di demansionamento o dequalificazione, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro...

Massima. La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087, c.c., è di natura contrattuale.

Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa di demansionamento o dequalificazione, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze, l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Il caso. Un dipendente agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della dequalificazione subita ed il conseguente risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non raggiunta la prova circa il lamentato danno subito. Proposto appello da parte del lavoratore, la Corte territoriale lo rigettava, ribadendo la carenza di allegazione specifica e di prova delle voci di danno rivendicate. Ricorreva in Cassazione il lavoratore.

Il danno da demansionamento. Il Supremo Collegio si sofferma sul riconoscimento del diritto del lavoratore a vedersi risarcito il danno professionale e biologico in presenza di accertato illegittimo demansionamento.

Afferma infatti la Corte che in materia di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo e dalla necessità di specifica prova dell'esistenza del danno stesso e del nesso di causalità, che per il danno esistenziale può risultare anche in via presuntiva.


Occorre infatti distinguere tra violazione degli obblighi contrattuali e produzione del danno da inadempimento. Quest'ultimo non necessariamente scaturisce sempre da un inadempimento, essendo infatti necessario individuare un effetto della violazione su di un determinato bene affinché si possa configurare un danno e procedere di conseguenza alla sua liquidazione.

Indispensabile l'allegazione e la prova del danno lamentato. La Suprema Corte richiama principi di diritto già in precedenza affermati in punto, secondo cui la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087, c.c., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374, c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale.

Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218, c.c., circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.


Di conseguenza, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.


Nella specie la Corte d'appello, con valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità perché assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova del lamentato danno alla salute , né la nocività dell'ambiente di lavoro, né infine il nesso causale tra i due elementi. Applicando correttamente i principi di diritto sopra richiamati.

La valutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. Né coglie nel senso la censura del ricorrente circa le valutazioni effettuate dalla corte di merito riguardo alle risultanze probatorie.

E' stato più volte affermato infatti che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Ed in effetti, secondo gli ermellini, il motivo proposto ricade in quest'ultima fattispecie.


Pertanto il ricorso è stato ritenuto nel suo complesso infondato e così rigettato.

(Fonte: Diritto e Giustizia)