La natura condominiale dei beni può essere desunta dalle deposizioni testimoniali?

Redazione scientifica
13 Maggio 2019

La relazione di accessorietà costituisce il presupposto della presunzione sancita dall'art. 1117 c.c. non essendo richiesto, ai fini dell'accertamento della natura condominiale, il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendica, fermo inoltre che la predetta presunzione può essere vinta solo da un titolo contrario.

Tizio e Caio, condomini del complesso condominiale composto da due gruppi di abitazioni autonome poste in parallelo e divise da uno spazio intermedio ove insisteva una corsia utilizzata dalle auto per giungere alle porzioni esclusive, sostenevano che le controparti Caio e Mevio, nel modificare la posizione dei cancelli siti all'accesso delle loro proprietà, avevano ridotto le aree scoperte destinate al parcheggio delle auto. In primo grado la domanda è stata respinta. In secondo grado, in riforma parziale della precedente pronuncia, la Corte d'appello ha invece stabilito che i convenuti avevano occupato abusivamente con i propri veicoli le nicchie di manovra e lo spazio comune, rendendo difficoltoso il transito in entrata ed in uscita dalle proprietà individuali. Avverso tale pronuncia, i ricorrenti hanno eccepito che la prova della condominialità delle nicchie doveva esser data per iscritto.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte territoriale. Difatti, in tema di accertamento della natura condominiale dei beni e ai fini dell'applicazione della presunzione di cui all'art. 1117 c.c., non è infatti richiesto il rigore probatorio proprio dell'azione di rivendica. Per meglio dire, non sussiste alcuna violazione di legge riguardo al fatto che la natura condominiale delle nicchie collocate lungo il tracciato interposto tra i fabbricati sia stata desunta dalle deposizioni testimoniali in assenza di prova scritta, poiché tale accertamento dipendeva dal riscontro della concreta destinazione delle nicchie a servizio delle proprietà esclusive e dalla specifica relazione di accessorietà tra i beni comuni e quelli di proprietà esclusiva, alla stregua delle complessive risultanze di causa. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Caio e Mevio è stato rigettato.

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