I torrini della gabbia scale non fanno parte del lastrico solare

Redazione scientifica
15 Maggio 2019

La parte di tetto relativa ad un torrino della gabbia scale non fa parte del lastrico solare e di conseguenza non opera la riserva di proprietà sul lastrico solare dell'impresa costruttrice, dato che questo manufatto è distinto e autonomo e quindi da considerare come parte comune.

La società di telecomunicazioni “Alfa” gestiva un impianto di telecomunicazioni installato sui lastrici di copertura dell'ultimo piano e del torrino sovrastante la "cassa - scale" dello stabile condominiale in forza di contratto di locazione stipulato con Sempronio, originario costruttore dell'edificio e proprietario esclusivo dei lastrici di copertura. Secondo i condomini, invece, il lastrico di copertura del torrino era di proprietà condominiale, sicché il contratto di locazione era stato siglato senza l'assenso degli altri condomini. Per tali motivi, gli attori avevano chiesto al giudice adito la rimozione dell'impianto. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano accolto la domanda dei condomini. In particolare, secondo la Corte territoriale, i titoli di acquisto dei singoli appartamenti escludevano dalla comunione solo i lastrici solari, non già i torrini sovrastanti le "casse - scala".

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici del merito. Difatti, per lastrico solare deve intendersi la superficie terminale dell'edificio che abbia la funzione di copertura-tetto delle sottostanti unità immobiliari, comprensiva di ogni suo elemento, sia pure accessorio, come la pavimentazione, ma non estesa a quelle opere ivi esistenti che, sporgendo dal piano di copertura, siano dotate di autonoma consistenza e abbiano una specifica destinazione al servizio delle parti comuni; sicché, non possono ricomprendersi nella nozione di lastrico solare i torrini della gabbia scale e del locale ascensore con la relativa copertura, i quali costituiscono distinti e autonomi manufatti di proprietà condominiale sopraelevati rispetto al piano di copertura del fabbricato. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

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