Il comproprietario risponde fiscalmente dei canoni di locazione incassati dall'altro comproprietario?

Redazione scientifica
20 Maggio 2019

Il reddito derivante dalla locazione di un fabbricato è imputabile al proprietario dell'immobile a prescindere dalla titolarità del diritto reale.

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, Tizio impugnava l'avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle Entrate accertava un maggior reddito derivante da locazione di immobili. Il ricorrente deduceva di essere comproprietario di un immobile col nipote Caio, che lo aveva locato senza informarlo, e di aver perciò intrapreso davanti al Tribunale un'azione monitoria nei confronti del nipote per il pagamento della quota di canone spettantegli, dopo la riscossione del quale avrebbe provveduto al pagamento della relativa imposta. Sia la CTP che la CTR rigettavano la domanda di Tizio. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione eccependo l'insussistenza dell'obbligazione tributaria in assenza di reddito e l'inapplicabilità del dell'articolo 26 del d.P.R 917/1986, trattandosi di canoni usurpati.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici del merito. Difatti, il sistema del riferimento per la determinazione del reddito dei fabbricati al canone risultante dal contratto di locazione è del tutto eccezionale e deve armonizzarsi nel contesto di un sistema che pone la regola per cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo indipendentemente dalla percezione. Del resto, l'applicazione, al caso di specie, dell'articolo 26, non ne implica un'interpretazione costituzionalmente illegittima, in quanto, la capacità contributiva può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità. Pertanto, la distinzione fra canone locatizio non riscosso e canone "usurpativamente" somministrato è del tutto sterile, in quanto per sua natura il reddito fondiario è legato alla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione. Per le suesposte ragioni, il ricorso di Tizio è stato rigettato.

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