La conversione del Decreto Crescita potrebbe modificare anche il codice della crisi d’impresa
20 Maggio 2019
È iniziato l'iter di conversione del Decreto Crescita (d.l. n. 34/2019), che potrebbe avere un impatto sostanziale anche sul nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019): tra i molti emendamenti presentati in Aula, infatti, ce n'è uno che intende elevare in maniera considerevole le soglie al di sopra delle quali scatta l'obbligo, per le s.r.l., di dotarsi di un organo di controllo, ai sensi dell'art. 2477 c.c., come modificato dall'art. 379 c.c.i. La norma (già in vigore, ma le società interessate hanno nove mesi di tempo per adeguarsi) prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria, tra le altre cose, se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. L'emendamento innalza in modo considerevole tali soglie, prevedendo che l'obbligo scatti solo al superamento, anche per un solo esercizio, di almeno due tra i tre parametri, così modificati: 6 milioni dello stato patrimoniale; 12 milioni di ricavi; 50 dipendenti. Se così fosse, tornerebbero ad essere molte meno le società interessate dall'obbligo di nomina dell'organo di controllo, rispetto a quanto previsto dal legislatore della riforma.
Altre modifiche nella conversione del Decreto Crescita. Ma la conversione del Decreto Crescita potrebbe portare altre novità. Un emendamento vorrebbe introdurre un obbligo, per i membri dei consigli di amministrazione delle società di capitali, di dotarsi di una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Agevolazioni per fondi Eltif. Sempre la maggioranza avrebbe presentato un emendamento che introduce agevolazioni fiscali per i fondi Eltif (European Long term investment funds): si prevede una detrazione fiscale del 30% sul reddito delle persone fisiche che acquistano quote nei suddetti fondi chiusi. Affitto d'azienda non solo con notai. Infine, si propone di estendere anche ad altri professionisti (avvocati e commercialisti) la facoltà di autenticare la sottoscrizione e depositare l'atto di affitto d'azienda, ex art. 2556 c.c., competenze finora riservate ai notai.
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