Azione revocatoria verso società estinta: va integrato il contraddittorio nei confronti dei soci

La Redazione
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22 Maggio 2019

Il creditore che proponga azione revocatoria per far valere l'inefficacia di un atto di compravendita, evocando in giudizio tanto la società acquirente quanto la debitrice alienante, ha diritto, in caso di estinzione di una delle due società, ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima, i quali succedono alla società per i rapporti ancora pendenti.

Il creditore che proponga azione revocatoria per far valere l'inefficacia di un atto di compravendita, evocando in giudizio tanto la società acquirente quanto la debitrice alienante, ha diritto, in caso di estinzione di una delle due società, ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima, i quali succedono alla società per i rapporti ancora pendenti. Lo afferma la Cassazione, nella sentenza n. 13593 depositata il 21 maggio.

Il caso. Una s.n.c. trasferiva, in favore di una società di capitali avente la medesima compagine societaria, una villa di ingente valore. Un creditore della società di persone proponeva azione revocatoria per far valere l'inefficacia dei due atti di compravendita con cui erano state poste in essere le alienazioni. La domanda veniva, però, rigettata, in primo e secondo grado, sul presupposto che la s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese prima della proposizione della controversia. Il creditore proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Estinzione della società e rapporti pendenti. La questione di fondo nella vicenda in esame è quella relativa alla sopravvivenza di rapporti giuridici pendenti in caso di estinzione di una società: sul punto, è ormai pacifico il principio sancito dalla Cassazione a partire dalle pronunce a Sezioni Unite nel 2013, per cui alla cancellazione non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico, determinandosi invece un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci (Cass. n. 6070/2013). La stessa regola è applicabile alle società di persone cancellatesi volontariamente dal registro delle imprese, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova formulazione dell'art. 2495 c.c.

L'azione revocatoria e il litisconsorzio necessario. Il caso di specie presenta la peculiarità di vertere su un'azione revocatoria. Posto che, qualora sia stata proposta un'azione revocatoria, esiste un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente (ex multis: Cass. n. 23068/2011), e posto che tale litisconsorzio sia stato correttamente instaurato, almeno nei confronti di uno dei soggetti convenuti, si è affermato che, nel caso in cui la società debitrice si sia estinta, il creditore non perde il proprio interesse ad agire: questi, infatti, può ottenere un titolo esecutivo, per un credito insorto pendente societate, nei confronti dei soci della società: così, Cass. n. 21105/2016.

Il principio di diritto. Di seguito il principio affermato dalla Cassazione: “in tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti ex art. 102 c.p.c., la società debitrice alienante e quella acquirente del bene oggetto del contratto del quale è stata domandata l'inefficacia, ha diritto – ove sia stato costituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di una delle due società ma l'altra si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell'atto di citazione – ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest'ultima i quali succedono alla società stessa. Il creditore, infatti, può conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto pendente societate, anche dopo la sua estinzione, dovendosi intendere legittimati passivi alla corrispondente domanda i singoli soci i quali succedono alla società nei medesimi rapporti, così da rispondere delle sue obbligazioni, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso della sua attività, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente.

Il giudice, ove verifichi l'estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci ai quali si sono trasmessi, in successione, in rapporti giuridici della società”.