La modifica della percentuale di utili da distribuire giustifica il recesso
23 Maggio 2019
La modifica di una clausola statutaria che preveda l'abbassamento della percentuale ammissibile di distribuzione degli utili, in considerazione di un aumento della percentuale da destinare a riserva, incide sui diritti patrimoniali dei soci e, in quanto tale, giustifica il recesso, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) c.c. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 13845 depositata il 22 maggio. Il caso. I soci di minoranza di una banca convenivano in giudizio una Banca s.p.a. per sentir accertare la validità del recesso, a seguito dell'incorporazione in altra s.p.a. La domanda veniva accolta, in primo e secondo grado, vertendosi in una fattispecie riconducibile all'ipotesi legale di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g) c.c.: lo statuto della società incorporante consentiva di distribuire utili e dividendi solo previa elevazione delle percentuali destinate a riserva e a riserva statutaria straordinaria, con aumento del tetto di accantonamento complessivo della riserva legale; a seguito della fusione, in sostanza, venivano modificate le percentuali di distribuzione degli utili riservate ai soci. La società proponeva ricorso per cassazione. Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato l'art. 2437, norma che invece dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo, in modo da riferire il pregiudizio, legittimante il recesso, ai soli diritti partecipativi dei soci, e non anche alle mere aspettative, quali sarebbero quelle relative alla distribuzione degli utili di esercizio Le ipotesi di recesso legale inderogabile. Nel rigettare la domanda, la Cassazione ricorda come, a seguito della riforma societaria del 2003, vi sia una triplice tipologia di cause di recesso: legali inderogabili, legali derogabili e statutarie. La fattispecie oggetto di controversia rientra nella prima categoria, e si riferisce alle modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione dei soci. Il diritto di partecipazione e il diritto a percepire utili. Ebbene, pur confermando che tale norma non può che essere interpretata in senso restrittivo, permane comunque il chiaro riferimento della norma all'incidenza della modifica statutaria sui diritti di partecipazione quale ragione di recesso. E tra tali diritti di partecipazione rientrano i diritti patrimoniali: il fine stesso della partecipazione è quello di giungere alla soddisfazione, mediante la distribuzione dell'utile, di un interesse patrimoniale. Pertanto, una modifica statutaria relativa alla distribuzione dell'utile rientra in pieno tra le cause legali inderogabili di recesso. Nel caso di specie, la previsione di un abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile, in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, incide direttamente – in negativo –sui diritti patrimoniali dei soci. Il principio di diritto. La S.C. enuncia, quindi, il seguente principio di diritto: In tema di recesso dalla società di capitali, l'espressione “diritti di partecipazione” di cui all'art. 2437, lett. g), cod. civ., per quanto nell'ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l'exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza. |