Non costituisce reato l'offesa del difensore del condominio contro l'amministratore

Redazione scientifica
27 Maggio 2019

Non è punibile l'avvocato per le frasi usate nell'atto con cui contesta in giudizio all'amministratore la mala gestio del condominio. Se funzionali scatta l'esimente ex art. 598 c.p.

Il Giudice di pace aveva condannato per diffamazione, alla multa di mille euro, Tizio, avvocato che patrocinava un condominio amministrato dalla persona offesa Caio nella causa civile intentata da quest'ultimo contro detto condominio per alcune espressioni reputate diffamatorie contenute nella comparsa di costituzione e risposta redatta nell'interesse del condominio. Secondo l'avvocato, le espressioni utilizzate («ha effettuato raggiri nei confronti del condominio, dolose alterazioni del bilancio, pretese non solo pretestuose ma anche sfacciate») erano state redatte allo scopo di contrastare la pretesa dell'amministratore a vedersi riconosciuti una somma a titolo di compenso e di restituzione di anticipazioni e ad ottenere da questi il risarcimento per una paventata mala gestio. Per tali motivi, Tizio ha proposto ricorso in cassazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dal giudice di merito. Difatti, le espressioni utilizzate erano pertinenti e funzionali allo scopo cui esse tendevano, vale a dire quello di contestare la pretesa dell'amministratore. Pertanto non è punibile l'avvocato difensore del condominio per le espressioni offensive utilizzate nell'atto in giudizio con cui si contesta all'amministratore la mala gestio. Invero, in tale situazione, scatta l'esimente di cui all'art. 598 c.p. se le espressioni appaiono funzionali all'obiettivo a cui tende l'atto e restano nel perimetro della controversia, ovvero ottenere dall'amministratore un risarcimento, senza sconfinare in attacchi personali. Per le suesposte ragioni, la sentenza è stata annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

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