Valore di piena prova della c.d. “scatola nera” e possibilità di prova contraria

Daniele Accebbi
31 Maggio 2019

Nell'ipotesi in cui la c.d. "scatola nera" non abbia rilevato l'urto e che, conseguentemente, la Compagnia abbia respinto la richiesta danni, come può tutelarsi il danneggiato? Più precisamente, se ai sensi dell'art. 145-bis cod. ass. i dati registrati dalla cd " scatola nera" costituiscono piena prova, il danneggiato può soltanto difendersi dimostrando il non corretto funzionamento dell'apparecchio? E come può farlo in pratica, con quali mezzi? In pratica, al danneggiato in un eventuale giudizio sarebbe anche precluso il ricorso alla testimonianza?

Nell'ipotesi in cui la c.d. "scatola nera" non abbia rilevato l'urto e che, conseguentemente, la Compagnia abbia respinto la richiesta danni, come può tutelarsi il danneggiato? Più precisamente, se ai sensi dell'art. 145-bis cod. ass. i dati registrati dalla cd. " scatola nera" costituiscono piena prova, il danneggiato può soltanto difendersi dimostrando il non corretto funzionamento dell'apparecchio? E come può farlo in pratica, con quali mezzi? In pratica, al danneggiato in un eventuale giudizio sarebbe anche precluso il ricorso alla testimonianza?

La legge n. 124/2017 è entrata in vigore il 29 agosto 2017 e non potrà applicarsi retroattivamente ai procedimenti già pendenti in tale data. Essa ha modificato l'art 145-bis cod. ass., attribuendo valore di piena prova ai dati risultanti dalle c.d. scatole nere, così mettendo fine al contrasto giurisprudenziale in essere e di cui alle pronunce citate. Il valore di piena prova impedisce che le risultanze possano essere sconfessate da prove testimoniali, ma anche dal disconoscimento e dalla querela di falso (ammissibile solo per atti provenienti da un pubblico ufficiale). L'unica prova contraria ammissibile è quella indicata dalla stessa norma, ossia sul malfunzionamento o manomissione del dispositivo elettronico. Questo potrà avvenire attraverso il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio e le prove testimoniali o di altro genere che possano suscitare o indurre qualche dubbio sull'anomalo funzionamento del marchingegno potranno semmai fondare la richiesta e/o l'ammissione della CTU.

Un'alternativa difensiva potrebbe essere contestare che il dispositivo elettronico rientri tra quelli a cui la normativa si riferisce, dimostrando la difformità in relazione alle specifiche tecniche ed ai requisiti ivi indicati tramite consulenza tecnica o semplicemente dedurre l'impossibilità di procedere a tale verifica non essendo ancora entrato in vigore il decreto ministeriale attuativo che dovrebbe determinare i «requisiti funzionali minimi dei dispositivi che registrano l'attività del veicolo (c.d. scatole nere) che, se installati, determinano uno sconto per il contratto R.C.A.» (art 132-ter cod. ass.).

Al momento vi è solo una bozza del decreto del luglio 2018 pubblicata sul sito del Ministro infrastrutture.

Ancora, si rileva come il giudice di Pace di Barra nel 2017 abbia sollevato questione di legittimità costituzionale con l'ordinanza di remissione del 30 settembre 2017 relativamente all'art. 145-bis cod. ass., sostenendo la violazione del diritto di difesa. Il G.d.P. ha, infatti, riscontrato che la necessità che il processo si svolga nel contraddittorio tra le parti ed il compiuto esercizio del diritto di difesa sono impedite dall'impossibilità per il danneggiato di fornire una prova contraria di natura non squisitamente tecnica come quella, unica e vincolante, offerta dal legislatore, dando così ad un mero strumento elettronico un valore probatorio eccessivamente elevato.

Nell'attesa che la Consulta si pronunci sulla questione, quindi, e, ad eccezione degli escamotage difensivi sopra proposti (o di successive pronunce giurisprudenziali che offrano una diversa interpretazione della norma), l'unica via percorribile ad oggi è quella di cui al dettato normativo per contrastare il valore di piena prova della c.d. “scatola nera”.

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