Trasferimento delle quote sociali nella proposta di concordato e disciplina della offerte concorrenti
05 Giugno 2019
Nel caso in cui il piano di concordato preveda il trasferimento del pacchetto azionario a favore di un soggetto terzo già individuato, che provvederà a finanziare la società debitrice per permettere l'esecuzione della proposta, è necessario attivare la procedura competitiva prevista dall'art. 163-bis l.fall.? La disciplina sulle offerte concorrenti prevista dall'art. 163-bis l.fall., introdotta dall'art. 2 comma 1, del D.L. 27 giugno 2015 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 e sostanzialmente riproposta, seppure con alcuni correttivi, nell'art. 91 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di prossima applicazione, pur concedendo al debitore piena libertà nel formulare il piano di concordato è finalizzata a contrastare i piani di concordato preconfezionati o chiusi con l'obiettivo di una più proficua realizzazione dell'attivo a beneficio del creditori, da attuarsi attraverso procedure che permettano a soggetti terzi di formulare offerte in competizione con quella individuata dal debitore. Il testo letterale dispone la ricerca di interessati all'acquisto a titolo oneroso dell'azienda, di uno o più rami di azienda o anche di specifici beni. Ci si domanda se, con una interpretazione estensiva, l'obbligo della procedura competitiva delle offerte concorrenti debba riguardare anche il caso in cui il piano non preveda il trasferimento dell'azienda così come indicato dall'art- 163-bis bensì delle quote sociali a favore di un soggetto già individuato. Se così fosse il tribunale dovrebbe disporre una procedura competitiva alla ricerca di soggetti interessati alle quote sociali in modo che la finalità della norma nella sostanza sia rispettata.Il caso è stato affrontato dal Tribunale di Napoli che, con decreto del 4 luglio 2018, ha respinto l'opposizione di un creditore che in una procedura di concordato aveva invocato la violazione dell'art. 163-bis. Nel caso esaminato il piano di concordato in continuità aziendale prevedeva il rafforzamento patrimoniale della società debitrice attraverso l'aumento del capitale sociale e un finanziamento prededucibile ai sensi dell'art. 182-quater della l.fall., da parte di un soggetto identificato, procedura giunta all'omologa senza l'attivazione di offerte concorrenti da parte del Tribunale. I giudici di merito non hanno ritenuto di estendere la procedura competitiva ai soci della società ovvero al loro pacchetto azionario ritenendo che la norma in esame limitia il vincolo delle offerte concorrenti esclusivamente nei confronti del debitore ovvero della società. Secondo il Tribunale l'obbligo della procedura competitiva non può essere esteso alla modificazione degli assetti societari che sono esterni al perimetro di applicazione della normativa che attiene al patrimonio sociale e non può influire sui diritti connessi alle quote sociali, quali la rinuncia al diritto di opzione, che sono attribuiti ai soci e non alla società debitrice.Il decreto richiama altra giurisprudenza (Tribunale di Vicenza – Decreto 4 Ottobre 2016) che ha escluso la violazione dell'art. 163-bis in una piano di concordato che prevedeva l'aumento di capitale sociale da parte di un soggetto già individuato successivamente alla omologa del concordato. Riferimenti giurisprudenziali: Tribunale di Napoli – Decreto del 4 luglio 2018 RG n. 3062/2018; Tribunale di Vicenza – Decreto del 4 ottobre 2016. |