Preclusioni in sede di conversione del rito da ordinario a speciale

06 Giugno 2019

Il mutamento del rito da ordinario a speciale comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate in ragione della normativa del rito ordinario?

Il mutamento del rito da ordinario a speciale comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate in ragione della normativa del rito ordinario?

Con riferimento al quesito in esame vengono in rilievo le controversie che hanno ad oggetto i rapporti previsti dall'art. 409 c.p.c. e che sono state introdotte anziché con il rito speciale, con il rito ordinario, come ad esempio il caso del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e non dal giudice del lavoro, con successiva opposizione proposta davanti al giudice ordinario con atto di citazione.

In questi casi il mutamento del rito da ordinario a speciale non comporta una rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario, poiché è necessario sul piano ermeneutico correlare l'integrazione, prevista dall'art. 426 c.p.c., degli atti introduttivi, alle decadenze di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c.

Ed invero, poiché il rito è stato introdotto nella forma ordinaria, fino a quanto il giudice non dispone la conversione del rito da ordinario in speciale operano le preclusioni stabilite nel rito ordinario.

Con la conseguenza che non è consentito discutere in sede di conversione di rito di quelle decadenze che sarebbero già maturate nel caso in cui il rito fosse stato introdotto direttamente nelle forme previste per le controversie di lavoro e quindi delle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c.

Così ragionando, inoltre, non si verifica l'effetto di realizzare una sostanziale inapplicabilità della norma di cui all'art. 426 c.p.c.

Lo stesso principio (della non rimessione in termine in caso di mutamento del rito da ordinario a speciale rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del rito ordinario) si applica anche a seguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 c.p.c. per l'integrazione degli atti introduttivi, poichè tale integrazione non vale a ricondurre il processo ad una fase anteriore a quella già svoltasi.

In applicazione del principio che gli atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito speciale devono essere valutati in base alle regole di quello ordinario, sono state considerate ammissibili le domande di ripetizione di somme asseritamente pagate in esubero a titolo di canone di locazione e di restituzione di quanto versato a titolo di deposito cauzionale, perché proposte prima del mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., ove vi sia stata accettazione del contraddittorio sul punto.

Parimenti, sono state ritenute ammissibili le domande riconvenzionali proposte prima del mutamento del rito in relazione alle quali la controparte abbia accettato il contraddittorio.

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