Il danneggiato dalle infiltrazioni partecipa alla spesa di rifacimento del cortile

Redazione scientifica
06 Giugno 2019

In tema di custodia, ogni singolo condomino deve contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio oppure alla rifusione dei danni subiti dai singoli condomini.

Il proprietario di una autorimessa ubicata nel piano seminterrato posto al di sotto del cortile condominiale, eccepiva che si erano verificate infiltrazioni d'acqua provenienti dal cortile. Pertanto, chiedeva al giudice la condanna del condominio al risarcimento dei danni. Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva che il risarcimento fosse addebitato a tutti i partecipanti al condominio in base all'art. 1126 c.c. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano accolto la domanda risarcitoria. In particolare, secondo il Tribunale (in grado di appello), il cortile condominiale - da cui erano provenute le infiltrazioni - non era riservato all'uso esclusivo di taluni condomini; correttamente, dunque, era stato posto l'onere del risarcimento del danno a carico dei condomini ai sensi del combinato disposto degli artt. 1125 e 1123 c.c. Avverso tale pronuncia, il condominio ha proposto ricorso in cassazione eccependo l'errato criterio di ripartizione; invero, l'obbiettivo del condominio era quello di far ricadere l'onere del risarcimento su tutti i condomini - e danneggiato - alla stregua del criterio di cui all'art. 1126 c.c.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dai giudici del merito in relazione all'applicazione dell'art. 1125 c.c. Difatti, in tale situazione, non era applicabile il criterio di ripartizione richiesto dal condominio (un terzo al proprietario esclusivo e due terzi ai titolari degli immobili coperti) in quanto non è possibile assimilare il cortile al lastrico solare. Di conseguenza, la relativa spesa è stata ripartita tra tutti i condòmini che utilizzano il cortile – ivi compresi i proprietari dei box danneggiati – in relazione ai rispettivi millesimi di proprietà; a sostegno di ciò, inoltre, è stato precisato che era alquanto ovvio che il proprietario doveva contribuire alla spesa in quanto condomino di altra unità immobiliare diversa dai locali garage. Per le suesposte ragioni, il ricorso del condominio è stato rigettato.

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