In caso di ordine di reintegra, è il giudice che deve individuare l'esatta posizione lavorativa del prestatore

La Redazione
06 Giugno 2019

L'ordine di reintegra emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18, l. n. 300 del 1970, non è vincolato alle richieste formulate dalla parte, ben potendo il giudice di merito, alla stregua della ricostruzione dell'intera vicenda giudiziale, ritenere che il posto occupato...

Il caso. Una lavoratrice era stato licenziata per giustificato motivo oggettivo; adito il Tribunale, il giudice di primo grado aveva dichiarato nullo il licenziamento per manifesta insussistenza del fatto posto a suo fondamento e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno.

I giudici di appello, confermando in parte la decisione di primo grado, avevano ribadito che non vi era nesso causale tra la modifica organizzativa addotta dall'azienda per giustificare il licenziamento e le mansioni che aveva assegnato alla ricorrente ormai da diversi anni; avevano invece accolto la domanda di tutela di cui alla l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1, per avere il licenziamento carattere ritorsivo.

In caso di ordine di reintegra, è il giudice che deve individuare la esatta posizione lavorativa del prestatore. Nel caso di ordine del giudice di reintegrare il lavoratore, l'eventuale incongruità della richiesta di reintegra in determinate mansioni (nel caso di specie, nelle mansioni dirigenziali) non rifluisce sulla valutazione di illegittimità del licenziamento (che la Corte territoriale aveva valutato alla stregua della manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo).

Per la Corte di cassazione, l'ordine di reintegra emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18, l. n. 300 del 1970, non è vincolato alle richieste formulate dalla parte, ben potendo il giudice di merito, alla stregua della ricostruzione dell'intera vicenda giudiziale, ritenere che il posto occupato dalla lavoratrice al tempo del licenziamento corrisponda a una posizione diversa da quella prospettata e rivendicata.

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