Liquidazione del danno biologico in relazione alla durata della menomazione psicofisica

Redazione Scientifica
07 Giugno 2019

Il danno biologico deve essere liquidato in relazione al periodo di tempo in cui è perdurata detta menomazione psicofisica del soggetto, ovviamente in vita.

In tema di risarcimento dei danni a subiti a causa di sinistro stradale, il danno biologico costituisce una perdita del bene salute, non potendo dar luogo allo stesso risultato risarcitorio risentire di questa perdita solo per alcuni mesi o anni o, invece, per la restante intera durata della vita media. Il danno biologico deve quindi essere liquidato in relazione al periodo di tempo in cui è perdurata detta menomazione psicofisica del soggetto, ovviamente in vita (nel caso di specie, considerando che l'aspettativa di vita per l'uomo è vicina agli ottanta anni, l'importo risarcibile deve dunque essere diviso per gli anni di ipotizzabile sopravvivenza calcolati dall'età del decesso e il risultato moltiplicato per il numero degli anni di concreta sopravvivenza dopo il sinistro, così ottenendo la somma effettivamente risarcibile).

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