L’art. 145 cod. ass. si applica in tutte le ipotesi in cui venga esercitata l’azione risarcitoria del danno
07 Giugno 2019
Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario e il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore.
IL CASO Il Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice dell'appello, ha accolto parzialmente il gravame proposto da una compagnia di assicurazioni (unitamente all'appello incidentale proposto dalla propria controparte) avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile la domanda di condanna formulata dall'attrice nei confronti del terzo corresponsabile nella causazione di un sinistro stradale in quanto non risultava preventivamente inviata la lettera raccomandata ex art. 145 cod. ass. all'assicuratore del coautore dell'illecito e non era decorso utilmente il termine di 60 giorni stabilito dalla legge per l'eventuale definizione stragiudiziale della lite.
NESSUNA ESCLUSIONE NEMMENO PER IL CONVENUTO CHE PROPONE UNA DOMANDA RICONVENZIONALE Per quanto qui di interesse, secondo la prospettazione della compagnia assicuratrice, la stessa non sarebbe stata tenuta all'adempimento della condizione di proponibilità dell'azione di regresso in garanzia impropria in quanto le disposizioni, indicate in rubrica, della legge sull'assicurazione della responsabilità civile automobilistica prescrivono detto onere esclusivamente all'azione risarcitoria proposta dal danneggiato. Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che la norma contenuta nell'art. 145 cod. ass., nel subordinare l'esercizio dell'azione risarcitoria diretta alla preventiva richiesta del danno dell'assicuratore e al decorso del termine di sessanta giorni dalla medesima, fissa una condizione di proponibilità dell'azione stessa, la cui ricorrenza deve essere riscontrata anche d'ufficio e in sede di legittimità, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto. Detta condizione di proponibilità è posta dalla legge senza distinzione tra le persone contro cui venga proposta, cumulativamente o singolarmente, per cui è improponibile anche la domanda ex art. 2054 c.c. promossa contro il proprietario e il conducente del veicolo, qualora non sia stata inviata oltre il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento all'assicuratore. Come ricordato dai Giudici, la ratio sottesa alla norma, individuata dalla Corte Costituzionale, è quella porre le imprese assicuratrici di istruire la pratica e raccogliere tutti gli elementi di valutazione e favorire la possibilità di procedere alla liquidazione dell'indennizzo in via di composizione stragiudiziale, evitando una troppo sollecita proposizione di giudizi. E detta esigenza ricorre in tutte le ipotesi in cui venga esercitata l'azione risarcitoria del danno, rimanendo pertanto ininfluente, sull'onere di preventiva comunicazione ex lege, la posizione processuale - di attore, convenuto, terzo chiamato - assunta dal soggetto danneggiato che intende esercitare l'azione di condanna. Con la conseguenza che, da un lato, risultano del tutto irrilevanti le vicende inerenti l'acquisto o la cessione del diritto al risarcimento del danno, essendo quindi assoggettato alla condizione di proponibilità colui che esercita l'azione risarcitoria. Dall'altro lato, tale onere di previa comunicazione si impone anche al convenuto che rivolga contro l'attore la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da lui subìto nel medesimo sinistro, non contrastando tale condizione di proponibilità con il diritto di difesa ex art. 24 Cost. e, secondo quanto altrettanto statuito dalla Corte di Cassazione, azione per il risarcimento è anche quella avanzata in via riconvenzionale dal convenuto che, a sua volta danneggiato, mira a ottenere un provvedimento positivo a suo favore, rappresentato dal ristoro di un danno diverso da quello già richiesto dalla controparte. In tale contesto, la mera circostanza della pendenza del giudizio non assolve i soggetti già parti in causa dell'osservanza della previa comunicazione, qualora alcune di esse intendano proporre o estendere la domanda risarcitoria nei confronti di eventuali terzi chiamati.
(Fonte: dirittoegiustizia.it) |