Tassazione di utili maturati prima della Legge di Bilancio 2018: i chiarimenti delle Entrate

La Redazione
10 Giugno 2019

I dividendi pagati ai soci nel 2018, relativamente ad utili del 2010, sono soggetti al trattamento fiscale vigente fino al 2017, prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018

I dividendi pagati ai soci nel 2018, relativamente ad utili del 2010, sono soggetti al trattamento fiscale vigente fino al 2017, prima delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2018: è questa l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 56/E del 6 giugno.

La questione. Una società espone di aver deliberato, nel 2016, la distribuzione ai soci degli utili prodotti nell'anno 2010; l'erogazione è prevista nel 2018. La società ritiene che il trattamento fiscale degli utili debba essere quello vigente prima delle modifiche apportate al TUIR dalla legge di Bilancio 2018.

La tassazione degli utili distribuiti e le novità della Legge di Bilancio 2018. Con l'art. 1, commi 999-1006, l. n. 205/2017 il legislatore ha apportato alcune modifiche al regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR, estendendo a tali redditi la medesima aliquota, del 26%, prevista per le partecipazioni non qualificate.

Nel regime previgente, di cui all'art. 47, comma 1, TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, nonpercepiti nell'esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad IRPEF in misura parziale; detta misura varia, in relazione all'aliquota IRES vigente nel periodo di maturazione dell'utile.

Le nuove misure si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1 gennaio 2018; tuttavia, per gli utili deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 e maturati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.

Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti rispetto all'introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili.

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