L'efficacia esecutiva dei capi condannatori accessori alle pronunce costitutive o di accertamento
Roberta Metafora
11 Giugno 2019
Da qualche anno la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare (e tentare di risolvere) il tema dell'efficacia esecutiva dei capi accessori di condanna contenuti nelle sentenze costitutive o di accertamento, distingue tra statuizioni condannatorie meramente dipendenti e statuizioni condannatorie legate al dispositivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico, con risultati tuttavia non pienamente soddisfacenti.
La provvisoria esecutività delle sentenze e il loro contenuto
Se non par dubbio che le sentenze alle quali «la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva» (art. 282 c.p.c.) siano quelle di condanna, tuttora controverso è se anche le sentenze costitutive o di accertamento possano fondare l'esecuzione (v. Zucconi Galli Fonseca, Attualità del titolo esecutivo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 81 ss.).
Difatti, se prima del 1990 era pacifico che solo le sentenze aventi contenuto condannatorio potevano fondare l'esecuzione forzata, dopo la novella dell'art. 282 c.p.c. ad opera della l.n. 353/1990 è sorto il dubbio se il dettato generico della norma fosse stata una scelta consapevole del legislatore o se, al contrario, dalla lettera dell'art. 282 non fosse possibile desumere la precisa volontà di attribuire la natura di titolo esecutivo alla sentenza di accertamento e a quella costitutiva.
Sul punto, la dottrina era divisa: secondo l'orientamento tradizionale, ribadito da parte di alcuni studiosi anche dopo la novella dell'art. 282 c.p.c., l'efficacia esecutiva era tipica solo delle sentenze a contenuto condannatorio, essendo le uniche aventi ad oggetto un diritto eseguibile coattivamente (Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, I, Napoli, 1960, 219 e segg.; Andrioli, Commento al codice di procedura civile, II, Napoli, 1957, 274 e ss.; Tarzia, Lineamenti del processo di cognizione, Milano, 2002, 252 ss.).
Altri autori, invece, partendo da una nozione più ampia di efficacia esecutiva, intesa come qualunque modalità di adeguamento della realtà al comando contenuto nella sentenza, hanno sostenuto l'applicabilità dell'art. 282 c.p.c. anche alle sentenze costitutive (Carpi, Esecutorietà, in Enc. giur., XIII, Agg., Roma, 1995, 4; Ferri, Effetti costitutivi e dichiarativi della sentenza condizionata da eventi successivi alla sua pronuncia, in Riv. dir. proc., 2007, 1393 ss.; Impagnatiello, Sentenze costitutive, condanne accessorie e provvisoria esecutorietà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, 752) e più in generale a tutte le sentenze (Proto Pisani, La nuova disciplina del processo ordinario di cognizione di primo grado e d'appello, in Foro it., 2009, V, § 3.1).
Nonostante la giurisprudenza prevalente avesse sposato l'orientamento restrittivo (v. Cass. civ., 6 aprile 2009, n. 8250; Cass. civ., 26 marzo 2009, n. 7369; Cass. civ., 3 agosto 2005, n. 16262), alcune decisioni si erano espresse a favore dell'applicazione generalizzata dell'art. 282 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 3 settembre 2007, n. 18512; Trib. Venezia 26 aprile 2010).
Il contrasto provocò l'intervento delle Sezioni Unite, le quali con sentenza 22 febbraio 2010, n. 4059, esclusero l'applicazione della norma alle pronunce di mero accertamento e costitutive. Ed invero, la sentenza di mero accertamento, a differenza di quella di condanna, indica infatti solo quale sia l'assetto di un dato diritto litigioso, ma non contiene, a differenza di quest'ultima sentenza, l'ordine ad adeguare la realtà di fatto all'assetto in essa sancito; la sentenza costitutiva, viceversa, determinando per forza di legge un mutamento rispetto alla realtà giuridica preesistente, è di per sé stessa tale da non richiedere alcuna esecuzione forzata, proprio perché essa opera a livello dell'assetto giuridico dei rapporti e non su quello della realtà materiale del fatto.
La provvisoria esecutorietà dei capi di condanna al pagamento delle spese accessori alle statuizioni costitutive o di accertamento
La chiusura manifestata dalle Sezioni Unite ha riaperto il problema della provvisoria esecutorietà dei capi di condanna accessori alle sentenze di accertamento o costitutive.
Dopo anni di chiusura, la Cassazione, sotto la spinta dei giudici di merito e della dottrina (Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, Torino, 2012, 263; Trib. Monza 9 marzo 2006), aveva ritenuto provvisoriamente esecutivo il capo di condanna al pagamento delle spese processuali della sentenza di primo grado consequenziale all'accoglimento della domanda costitutiva (Cass. civ., 3 settembre 2007, n. 18512), così come il capo condannatorio accessorio ad una statuizione principale di accertamento o costitutiva (Cass. civ., 10 novembre 2004, n. 21376). Si era infatti osservato che il capo relativo alle spese è autosufficiente rispetto al resto della pronuncia, costituendo un autonomo provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo exart. 282 c.p.c., sicché lo stesso costituisce sempre titolo esecutivo indipendentemente dal tipo di decisione in cui è contenuto (v. D'Alessandro, Titolo esecutivo e precetto, in REF, 2000, 53; nonché Trib. Torino 30 giugno 2003).
In tal senso si era espressa anche la Corte costituzionale (Cortecost., 16 luglio 2004, n. 232), la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. in relazione agli artt. 3,24,111, comma 2, Cost. nonché art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado, di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio alla declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, aveva rigettato la relativa questione, precisando che l'art. 282 c.p.c. non impedisce affatto che siano muniti di efficacia esecutiva immediata i capi condannatori “accessori” rispetto a quello non condannatorio relativo alla domanda principale dato che per essi, prescindendo dal fatto che siano o meno accessori, opera comunque pienamente il principio dell'anticipazione dell'efficacia della sentenza di merito (di condanna) rispetto al momento della definitività. Inoltre, sempre stando alla decisione della Consulta, il capo della condanna alle spese non può certo definirsi “accessorio” nel senso di cui all'art. 31, in quanto non solo la pronuncia sulle spese non presuppone affatto, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha in ogni caso il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91.
I capi condannatori strettamente dipendenti dai capi costitutivi o di accertamento
Più di recente, la Cassazione ha precisato il tiro, negando la provvisoria efficacia esecutiva relativamente alle statuizioni di condanna contenute nelle sentenze costitutive laddove fossero strettamente dipendenti dal capo principale.
Ad esempio, riguardo alla sentenza di primo grado emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., ha affermato che la condanna del promittente venditore al rilascio dell'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita acquista efficacia esecutiva soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza (Cass. civ., 3 maggio 2016, n. 8693; Cass. civ., 28 febbraio 2011, n. 4907), a causa dello stretto legame tra la statuizione principale e quella accessoria di condanna.
In altre parole, per la Cassazione occorre distinguere in base al grado di connessione intercorrente tra le statuizioni contenute nello stesso provvedimento. Laddove il capo di condanna sia in rapporto sinallagmatico con la parte di sentenza avente contenuto costitutivo, non è possibile ammettere la provvisoria efficacia del primo, poiché opinare diversamente darebbe luogo ad una scissione, sul piano dell'efficacia, incompatibile con il nesso sinallagmatico intercorrente tra le due pronunce.
Discorso contrario può condursi laddove il capo di condanna contenuto nella sentenza costitutiva sia meramente dipendente dal capo principale (Cass. civ., 29 luglio 2011, n. 16737).
Da tale premessa consegue allora la pacifica forza esecutiva dei capi di condanna al pagamento delle spese processuali, già a partire dalla pronuncia di primo grado, a prescindere dalla natura della sentenza cui il capo condannatorio accede (v. Cass. civ., 20 dicembre 2012, n. 23631; Cass. civ., 27 luglio 2012, n. 13373; Cass. civ., 22 febbraio 2012, n. 2554).
Osservazioni critiche
L'orientamento appena riportato, tuttavia, non è esente da critiche sia sul piano sistematico che su quello della concreta realtà operativa.
In primo luogo, come segnalato da parte della dottrina (Impagnatiello, La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1992, 47; Zucconi Galli Fonseca, op. cit., 81 ss.), il profilo che caratterizza la tutela costitutiva sta nell'attitudine a costituire, modificare o estinguere una situazione, uno status o un rapporto sostanziale, cui di regola deve far seguito un'attività lato sensu esecutiva della sanzione in essa contenuta, volta all'adeguamento della realtà materiale al decisum. Se ciò è vero allora, considerato che il concetto stesso di esecuzione postula un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum, allora non ha più senso parlare di effetti costitutivi o di accertamento anticipati quando questi hanno bisogno di attuazione materiale, dovendo sempre ricondurre l'esecuzione al capo di condanna che vi sia collegato, seppure questo dipenda da effetti costitutivi o di accertamento che non si siano ancora prodotti nell'ordinamento.
Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, non pare opportuno differenziare tra capi condannatori e capi costitutivi.
D'altronde, sul piano pratico, effettuare un siffatto distinguo potrebbe portare anche a decisioni difformi, dipendendo l'efficacia esecutiva del capo condannatorio dal grado di connessione reputato di volta in volta esistente dal giudicante.
Un caso particolare
L'orientamento restrittivo seguito in giurisprudenza è foriero anche di un ulteriore inconveniente: negare la forza esecutiva al capo condannatorio di una decisione costitutiva (o di accertamento) perché in rapporto di sinallagmaticità con il capo principale fin quando quest'ultimo non passa in giudicato, pone il problema della legittimità dell'esecuzione forzata iniziata sulla base del capo di condanna accessorio laddove medio tempore si verifichi il passaggio in giudicato della sentenza.
Sul punto, di recente è stato affermato che, poiché a seguito del passaggio in giudicato della sentenza fondante l'esecuzione precedentemente instaurata il capo di condanna acquista l'efficacia esecutiva prima mancante, può ritenersi esistente il diritto “sopravvenuto” di procedere all'esecuzione, così escludendosi implicitamente la necessità di instaurare un nuovo processo esecutivo in base al titolo sopravvenuto (Corte d'appello, 24 luglio 2017, in Giur. it., 2018, 108 ss.).
Come è stato giustamente notato in dottrina (Ricci, La sopravvenuta idoneità del titolo esecutivo in sede di opposizione all'esecuzione, in Giur. it., 2018, 108 ss.), tale decisione si pone in contrasto con il principio nulla executio sine titulo: anche a voler affermare – dopo Cass. civ., Sez. Un. 7 gennaio 2014, n. 61 – la fungibilità del titolo esecutivo azionato con un altro portato da altro o dallo stesso creditore procedente, ciò è possibile solo a patto il processo esecutivo sia retto fin dall'inizio da un valido titolo esecutivo.
Conclusivamente ed in via di estrema sintesi, l'impressione che se ne ricava è che la scelta ermeneutica operata dalla giurisprudenza non sia scevra da problemi e che il nodo interpretativo generato dal dettato dall'art. 282 c.p.c. sia ancora lontano dall'essere sciolto.
Guida all'approfondimento
Biavati, Il difficile cammino della condanna alle spese: variazioni sul tema, in Giur. merito, 2007, I, 99 ss.;
Capponi, Venir meno ex tunc del titolo esecutivo ed effetti sull'esecuzione in corso, in REF 2010, 525 ss.;
De Vita, Provvisoria esecutività della sentenza, capi accessori, condanna alle spese: la Consulta interviene, in RDProc 2005;
Iuorio, La provvisoria esecutività delle sentenze costitutive e l'art. 282 c.p.c.: ultimissime dalla Suprema Corte, in REF 2010, 280 ss.;
La China, Esecuzione forzata: I) Profili generali, in EGT, XIII, 1990;
Marazia, L'efficacia esecutiva delle sentenze costitutive e di accertamento, in REF 2005, 856;
Pilloni, Revocatoria fallimentare e provvisoria esecutività dei capi condannatori, in Corr. giur., 2012, 71 ss.;
Proto Pisani, Appunti sulla tutela c.d. costitutiva, in RDProc 1991, 60.
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