Non è esperibile l’azione diretta nei confronti dell’impresa designata dal FGVS nel caso di messa in liquidazione dell’assicurazione del veicolo

12 Giugno 2019

Nel caso in cui venga posta in stato di liquidazione l'impresa che copre l'assicurazione del veicolo utilizzato, il danneggiato non può in sede di procedura di risarcimento diretto agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

IL CASO La vicenda decisa dalla Cassazione con la sentenza in commento prende le mosse da un'azione diretta ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 209/2009 (codice delle assicurazioni private) da parte del proprietario del veicolo utilizzato. Nelle more del giudizio, l'impresa assicurativa viene posta in liquidazione ed il Fondo di Garanzia interviene designando l'impresa assicurativa chiamata a rispondere del danno. Il giudizio viene quindi interrotto e riassunto nei confronti di quest'ultima impresa. La domanda di risarcimento viene accolta in primo e secondo grado, seppur con alcune modifiche per quanto riguarda le spese legali. Per contro, viene promosso ricorso per Cassazione sul rilievo che l'art. 149 d.lgs. n. 209/2009 non trova applicazione nei casi di impresa designata dal Fondo di Garanzia ma solo in caso di azione promossa verso compagnia di assicurativa in bonis.

INDENNIZZO DIRETTO RCA: COME E PERCHÉ L'art. 149 d.lgs. n. 209/2009, prevede che, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Viene così data la facoltà al danneggiato di agire direttamente nei confronti della propria compagnia, con alcune limitazioni descritte dal comma 2 dell'art. 149 (soprattutto per quanto attiene all'entità dei danni patiti).

INDENNIZZO DIRETTO ANCHE IN CASO DI COLLISIONE DI PIÙ VEICOLI Le tematiche legate all'indennizzo diretto sono state anche di recente oggetto di importanti provvedimenti giurisprudenziali, a conferma della complessità dell'istituto e delle conseguenze che possono prodursi in sede giudiziaria. Di recente, in tema, la giurisprudenza ha precisato che la procedura di indennizzo diretto, prevista dall'art. 149 cod.ass., è ammissibile anche in caso di collisione che abbia riguardato più di due veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui, oltre al veicolo dell'istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, siano coinvolti ulteriori veicoli responsabili del danno.

INDENNIZZO DIRETTO E TERZO DANNEGGIATO Analogamente, con riferimento al delicato tema dell'azione esperibile dal terzo danneggiato, si è di recente precisato che l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, anche nell'ipotesi in cui l'indennità venga materialmente pagata al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c. Ne consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, questi, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore.

RISARCIMENTO DEL DANNO AL CONDUCENTE IN FORZA DI POLIZZA ACCESSORIA: NO ALL'INDENNIZZO DIRETTO La sentenza in commento riprende, in larga parte, gli spunti offerti in precedenza dalla giurisprudenza che si è occupata delle questioni in parola. Con riferimento, infatti, ad una problematica per certi versi analoga, già la Cassazione aveva precisato che la disciplina prevista dall'art. 283 d.lgs. n. 209/2005 concerne i soli casi in cui il sinistro sia stato cagionato o da veicolo non identificato, o da veicolo non coperto da assicurazione, oppure, ancora, da veicolo assicurato presso impresa che si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa al momento del sinistro, o vi venga posta successivamente. Da ciò discende che, ove il danneggiato agisca in forza di polizza accessoria per danni al conducente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, e questa sia in seguito posta in liquidazione coatta amministrativa, l'azione non può essere proseguita né nei suoi confronti, né verso l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, occorrendo piuttosto che lo stesso danneggiato si insinui al passivo della procedura liquidatoria ed eserciti il proprio diritto in sede concorsuale.

INDENNIZZO DIRETTO E TUTELA GIURISDIZIONE La giurisprudenza ha altresì escluso che l'azione diretta possa essere, per quanto di rilievo, lesiva dei diritti del danneggiato. La possibilità di agire in via giudiziale, infatti, non è limitata ma solo soggetta al tentativo obbligatorio di cui all'art. 145 cod. ass. e, qualora la fase stragiudiziale non si concluda con un esito positivo, si può proporre la domanda giudiziale anche nei confronti dell'impresa assicuratrice dell'altro veicolo coinvolto.

(FONTE: Dirittoegiustizia.it)

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