Notifiche via PEC: rapporto tra i registri di posta elettronica certificata

13 Giugno 2019

“Per i soggetti censiti all'interno del ReGIndE, unico indirizzo utilizzabile ai fini della notificazione è – appunto – quello inserito in detto registro e non anche quello eventualmente presente in altri registri PEC, anche qualora gli stessi siano annoverati all'interno dell'art. 16-ter d.l. n. 179/2012”.
Massima

“Per i soggetti censiti all'interno del ReGIndE, unico indirizzo utilizzabile ai fini della notificazione è – appunto – quello inserito in detto registro e non anche quello eventualmente presente in altri registri PEC, anche qualora gli stessi siano annoverati all'interno dell'art. 16-ter d.l. n. 179/2012”.

Il caso

La Suprema Corte ha avuto modo di tornare sul tema delle notificazioni a mezzo PEC analizzando, in particolare, i requisiti fondamentali della relata di notifica nonché il rapporto fra registri PEC che annoverino diversi indirizzi facenti però capo al medesimo soggetto.

La questione

La questione si incentra sulla validità della notificazione - effettuata dal ricorrente nei confronti dell'INPS – a seguito di espressa ordinanza della Corte d'Appello di Bari che disponeva il rinnovo della notifica alla sede romana dell'INPS.

Il legale del ricorrente provvedeva alla notificazione cartacea alla sede INPS di Bari e via PEC alla sede INPS di Roma ma, sembrerebbe dalla lettura della pronuncia, senza indicare in relata il registro da cui avrebbe provveduto a reperire l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Le soluzioni giuridiche

Il caso di specie risulta di particolare interesse poiché la Suprema Corte torna nuovamente a occuparsi dei requisiti essenziali previsti per le notificazioni a mezzo PEC, nonché del rapporto che intercorre fra i vari registri idonei alle notificazioni a mezzo posta certificata.

Partendo dal primo punto di analisi, la Suprema Corte evidenzia come “in relazione al terzo profilo, va rilevata la carenza di specificità in relazione alla presunta valida notifica mediante PEC, poiché non è stato dedotto che l'indirizzo al quale è stata inviata la notifica sia quello risultante dal Registro Generale degli indirizzi elettronici (ReGindE), né è stata prodotta copia di detto registro”.

Da un lato – questo breve estratto – è assolutamente criticabile nella parte in cui fa riferimento alla mancata produzione dell'estratto del registro poiché, come noto, il difensore che effettua la notificazione in proprio a mezzo PEC è Pubblico Ufficiale in virtù dell'espresso disposto dell'art. 6 della legge n. 53/1994 e – di conseguenza – non necessita (a meno che non sia stata proposta querela di falso) di provare ulteriormente la presenza dell'indirizzo utilizzato all'interno del registro PEC di riferimento.

Dall'altro, però, il legale del ricorrente sembra aver omesso – all'interno della relata di notificazione – l'indicazione espressa del registro de quo, rendendo quindi pienamente condivisibile la censura della Suprema Corte.

L'indicazione del registro PEC utilizzato per reperire l'indirizzo, difatti, è espressamente richiesta dall'art. 3-bis della legge 53 del 1994 e la mancata indicazione è sanzionata con la nullità – oltretutto rilevabile ex officio – da parte dell'art. 11 della medesima legge: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica”.

La pronuncia in esame, però, risulta di particolare interessa da un ulteriore punto di vista, ossia, dal rapporto che intercorre fra i vari registri PEC utilizzabili – ex art. 16-ter d.l. n. 179/2012 – ai fini delle notificazioni a mezzo PEC.

La Suprema Corte, riprendendo due precedenti orientamenti della medesima sezione, evidenzia come: “In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149-bis c.p.c. e dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario”.

Osservazioni

Gli Ermellini, in questo caso, ribadiscono la presenza di una gerarchia fra i registri PEC, incentrata sulle specialità e specificità di ciascun registro.

Potrebbe ben capitare – difatti – che uno stesso soggetto abbia più indirizzi censiti all'interno di altrettanti registri PEC. Normalmente tali indirizzi collimano, ciò in virtù della presenza di un medesimo organismo trasmittente; nel caso degli avvocati – ad esempio – sia il ReGIndE che l'INI-PEC sono alimentati dall'Ordine di appartenenza e quindi sarà quanto mai rara una discrepanza fra detti registri, il medesimo ragionamento – però – non può essere replicato per altre categorie di soggetti come, sempre ad esempio, alcuni Consulenti Tecnici di Ufficio che, magari, appartengono a Ordini o Collegi che non provvedono direttamente alla comunicazione degli indirizzi PEC.

Orbene, in caso di difformità, la Corte di Cassazione ritiene che il ReGIndE debba considerarsi prevalente per i soggetti censiti nel registro medesimo, poiché specificatamente creato per censire i soggetti che siano presenti, indipendentemente dal ruolo, all'interno del processo.

Nel caso di specie, però, vi è da evidenziare un piccolo errore – probabilmente di carattere materiale – posto in essere dagli Ermellini in fase di redazione della pronuncia. La Suprema Corte, infatti, cita il proprio precedente di cui alla sentenza n. 11574 del 2018 nella quale la controparte del giudizio era l'Avvocatura dello Stato che – come è noto – è censita all'interno del ReGIndE in quanto soggetto attivo in ambito giudiziale; lo stesso – però – non può dirsi per l'INPS (controparte nel caso di specie) che dovrebbe invece essere censita all'interno del registro PP.AA. che raccoglie gli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni.

Tralasciando, in ogni caso, l'errore materiale de quo, la pronuncia rimane certamente di primario interesse sia per quanto riguarda l'ambito delle nullità in materia di notificazione, sia per i rapporti di gerarchia e specialità che possono sussistere fra i vari registri di posta elettronica certificata.

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