Osservatorio sulla Cassazione – Maggio 2019

La Redazione
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13 Giugno 2019

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Maggio.

Il revisore condivide lo studio con il sindaco della società: nomina nulla

Cass. Civ. – Sez. I – 31 maggio 2019, n. 14919, ord.

Il revisore legale che condivide lo studio professionale con uno dei sindaci della società per azioni non può essere considerato indipendente ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 39/2010: la sua nomina, pertanto, deve ritenersi nulla, con conseguente perdita del diritto alla retribuzione.

L'azione individuale del socio presuppone un danno diretto

Cass. Civ. – Sez. III – 30 maggio 2019, n. 14778, sent.

Il terzo (o il socio) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, ad esperire azione individuale di responsabilità, ex art. 2495 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall'amministratore, a condizione che tali danni siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato, e non il mero riflesso del pregiudizio subito dalla società e dal suo patrimonio.

Per la richiesta di rimborso del finanziamento del socio la competenza è delle Sezioni Specializzate

Cass. Civ. – Sez. VI – 28 maggio 2019, n. 14668, ord.

I rapporti tra società e soci disciplinati dall'art. 2467 c.c., ivi compresa la richiesta di rimborso del finanziamento effettuato dal socio in favore dell'ente, rientrano nel concetto di rapporti societari di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 168/2003, in relazione ai quali sussiste la competenza delle Sezioni Specializzate.

L'assegnazione ai soci di cooperativa delle unità immobiliari comprende anche i beni comuni

Cass. Civ. – Sez. II – 27 maggio 2019, n. 14432, ord.

Qualora una cooperativa edilizia, dopo aver stipulato con il Comune una convenzione di lottizzazione su un terreno, al fine di costruirvi un complesso edilizio da destinare ad abitazioni civili, abbia poi provveduto all'assegnazione ai soci degli alloggi realizzati, con conseguente trasferimento formale in loro favore della proprietà delle singole unità immobiliari, ed insorgenza di un rapporto di condominio tra i soci assegnatari, deve ritenersi che ai soci venga assegnata anche la comproprietà dei beni che siano collegati strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari assegnate in proprietà esclusiva ai soci.

Fusione per incorporazione e legittimazione della società incorporante

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 24 maggio 2019, n. 14177, sent.

In ipotesi di fusione per incorporazione ex art. 2504-bis c.c. (nel testo post riforma), intervenuta in corso di causa, la legittimazione attiva e passiva all'impugnazione spetta alla sola società incorporante, cui sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della società incorporata e che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione facenti capo alla società incorporata, salva la possibilità della controparte che, nonostante l'iscrizione nel registro delle imprese, non sia stata resa edotta della intervenuta fusione di notificare l'atto di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima.

Rapporti tra fallimento e misure di prevenzione: alle S.U. la legittimazione del curatore a chiedere la revoca del sequestro

Cass. Pen. – Sez. III – 23 maggio 2019, n. 22602, ord.

Va rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione: se il curatore fallimentare sia legittimato a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale, quando il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento.

Fideiussione omnibus e normativa Antitrust: la valenza probatoria dello schema Abi

Cass. Civ. – Sez. I – 22 maggio 2019, n. 13846, sent.

In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 l. n. 287/1990, con particolare riguardo a clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia prima della modifica di cui all'art. 19, comma 11, l.. n. 262/2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante per la Concorrenza, una elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione, o non attuazione, della prescrizione contenuta nel provvedimento amministrativo con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario.

Crediti litigiosi pendenti ed estinzione della società per effetto della chiusura del fallimento

Cass. Civ. – Sez. I – 22 maggio 2019, n. 13921, ord.

Anche in conseguenza della obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, n. 4, l.fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, si determina l'estinzione della società ed un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori (ed i conseguenti crediti) facenti capo all'ente, ma che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento del recupero giudiziale consenta di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento liquidatorio. Ove il credito litigioso pendente non sia stato portato, o dai soci o dagli amministratori o dai liquidatori, a conoscenza del curatore del fallimento, il quale non lo abbia perciò incluso tra le voci dell'attivo da realizzare, si deve legittimamente ritenere che esso ab origine sia stato tacitamente rinunciato dalla società e quindi non possa formare oggetto di recupero giudiziale in forza della legittimazione successoria dei soci a seguito della estinzione della società fallita.

Cartolarizzazioni: la società veicolo può domandare il rimborso delle ritenute d'acconto

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 16 maggio 2019, n. 13162, ord.

Nelle operazioni di c.d. cartolarizzazione, i flussi di liquidità ingenerati dall'incasso dei crediti, destinati a confluire nel patrimonio separato all'uopo costituito e versati sui conti correnti accesi dalla c.d. società veicolo, di cui all'art. 3 l. n. 130/1999, producono interessi, che sono soggetti a ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'art. 26, comma 4, lett. c) d.P.R. n. 600/1973. A seguito dell'esaurimento dell'operazione di cartolarizzazione, la società veicolo vanta titolo per domandare il rimborso di quanto prelevato dai suoi conti correnti a titolo di ritenuta di acconto.

Reati fallimentari nei gruppi: i vantaggi compensativi vanno provati

Cass. Pen. – Sez. V – 13 maggio 2019, n, 20494, sent.

Nei reati di bancarotta commessi in un contesto di gruppo societario, a fronte della natura oggettivamente distrattiva di una specifica operazione, l'amministratore ha l'onere di allegare l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo, che sia soprattutto produttivo per la società fallita di benefici, sia pure indiretti, in concreto idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stesa per la società fallita e per i creditori. Non può, viceversa, sostenersi che la mera appartenenza della società a un gruppo renda plausibile l'esistenza di generici vantaggi compensativi.

Sanzioni tributarie irrogate alla società: ne risponde anche l'amministratore

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 9 maggio 2019, n. 12334, ord.

In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. In deroga a tale principio personalistico, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio degli enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica, ex art. 7 d.l. n. 269/2003, solo ove la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata; se però il rappresentante o l'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l'ente quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l'applicazione della norma speciale.