Pignoramento presso terzi, estinzione del processo esecutivo e opposizione
13 Giugno 2019
In un procedimento esecutivo a seguito di pignoramento presso terzi, il g.e. dichiara l'estinzione del procedimento malgrado la richiesta del creditore di accertare l'obbligo del terzo che aveva reso dichiarazione negativa per presunta cessione antecedente al pignoramento. Proposta opposizione ex art. 617 c.p.c. e, in alternativa, istanza di revoca della ordinanza ai sensi dell'art. 487 c.p.c., il g.e. considera soltanto l'opposizione agli atti esecutivi. Ritenuti presumibilmente fondati i motivi, sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di estinzione e fissa il termine per la riassunzione del giudizio di merito ex art. 618, comma 2 c.p.c. 1) In questo caso, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di estinzione determina il perdurare dell'effetto di custodia derivante dal pignoramento in capo al terzo debitor debitoris? 2) Quid iuris, se nelle more, il terzo ha pagato il debitore? 3) Il processo esecutivo va "riattivato" con le attività di cui all'art. 549 c.p.c.? 4) La causa di merito di cui all'art. 618 c.p.c. riguarda la fondatezza dei motivi dell'opposizione, ma – sospesa l'efficacia esecutiva dell'estinzione – il processo dovrebbe procedere per l'accertamento dell'obbligo del terzo?
Il quesito, o meglio, i quesiti, coinvolgono l'intero procedimento esecutivo a seguito della proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi. Cercherò, quindi, di fornire una risposta che possa permettere di districarsi nell'ambito del procedimento esecutivo stesso, fornendo un'opinione il più possibile aderente al fatto, date le informazioni fornite, da utilizzarsi quale trattazione teorica relativa alla situazione rappresentata.
Iniziamo con il primo quesito. Dalla narrazione del fatto si evince che la dichiarazione del terzo fosse negativa e su questa base il giudice dell'esecuzione abbia dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo in assenza di posizioni debitorie del terzo nei confronti del debitore esecutato. La sospensione, successiva, dell'ordinanza che aveva disposto l'estinzione del procedimento esecutivo, a seguito dell'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c., comporta che, allo stato, il procedimento esecutivo sia ancora in essere con tutte le conseguenze del caso. Pertanto, l'obbligo del terzo, quale custode del bene pignorato, durante l'iter procedurale nel quale si accerti l'esistenza di una posizione debitoria del terzo in prima istanza negata dallo stesso, sarà sicuramente presente. Ovviamente, perché si verifichi tale effetto, l'ordinanza di sospensione del provvedimento che dichiarava l'estinzione del procedimento esecutivo dovrà essere notificata quantomeno al terzo.
Il secondo quesito è, poi, collegato al primo e si incentra, appunto, sulla conoscenza che il terzo abbia avuto della sospensione del provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo. Il fatto che il soggetto terzo, ricevuta la notifica del provvedimento di estinzione del processo esecutivo, abbia disposto del bene di cui era debitore nei confronti del debitore esecutato, prima di ricevere conoscenza del provvedimento che revocava l'estinzione del procedimento esecutivo, comporterà che tale bene sia legittimamente uscito dal suo patrimonio e quindi non più apprensibile in sede esecutiva. Tuttavia, bisogna riflettere sul fatto che, qualora il terzo abbia “pagato” il debitore, ciò avrebbe fatto in pieno contrasto con la dichiarazione del terzo avente contenuto negativo. Risulterebbe, quindi, palese la falsità di una siffatta dichiarazione del terzo. Di conseguenza ritengo che detto pagamento ben potrebbe essere soggetto ad azione revocatoria, avendone, il creditore procedente, interesse. Vi potrebbero essere, poi, profili di responsabilità penale con riferimento ad una dichiarazione falsa del terzo e prodotta in giudizio.
Sul terzo quesito, da quanto si evince dalla narrazione del fatto, ritengo che si sia al di fuori del disposto dell'art. 549 c.p.c. in quanto, ai sensi di questo articolo, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto svolgere un'attività istruttoria, anche se sommaria, al fine di accertare la dichiarazione del terzo, una volta contestata dal creditore procedente, come sembra essere avvenuto nel caso di specie.
Pertanto, sembra che il giudice dell'esecuzione abbia adottato un provvedimento atipico: avrebbe forse dovuto, in presenza di un'opposizione ex art. 617 c.p.c. ed anche di una domanda di revoca ex art. 487 c.p.c., revocare il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva e compiere un'attività istruttoria sulla dichiarazione del terzo, ex art. 549 c.p.c., a seguito della quale avrebbe emesso ordinanza. Tale ordinanza, quindi, sarebbe stata impugnabile ex art. 617 c.p.c., dal terzo, se avesse accertato la sussistenza di un rapporto debitorio fra il terzo ed il debitore esecutato con conseguente assegnazione al creditore procedente, oppure, dal creditore procedente se avesse confermato la dichiarazione negativa del terzo e, quindi, dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo.
A questo punto, per quanto riguarda il quarto quesito, ritengo che l'accertamento sulla veridicità della dichiarazione del terzo andrà compiuto all'interno della fase di merito. Vediamone il perché. Come si evince dalla narrazione del fatto, il giudice dell'esecuzione, se ha revocato l'ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo, non sembra che abbia sospeso la procedura esecutiva stessa in attesa del giudizio di merito. Tuttavia, nel procedimento esecutivo vi è la sola presenza della dichiarazione negativa del terzo. Pertanto, se il giudice dell'esecuzione ha solamente sospeso il provvedimento di estinzione del procedimento esecutivo, ma non ha disposto una fase istruttoria sommaria sulla dichiarazione del terzo, ex art. 549 c.p.c., il procedimento esecutivo si dovrà fisiologicamente arrestare sino alla pronuncia del merito, non sussistendo alcun titolo opponibile al terzo stesso. Infatti, la fissazione del termine per l'instaurazione della fase di merito è provvedimento successivo al provvedimento che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto adottare ai sensi dell'art. 549 c.p.c., una volta contestata la dichiarazione del terzo da parte del creditore procedente. Ma se così non ha fatto, ritengo che sia il giudice della fase di merito, conseguente all'opposizione agli atti esecutivi, introdotta dal creditore procedente che vi ha interesse, a dover accertare la bontà o la non veridicità della dichiarazione negativa del terzo. A questo punto, qualora il giudice del merito accerti la non veridicità della dichiarazione del terzo, sarà onere del creditore procedente riassumere la procedura esecutiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c., norma che in una situazione di questo tipo potrà ritenersi applicabile trovandosi, come detto sopra, in una situazione di fisiologica sospensione del procedimento esecutivo; qualora, invece, venga confermata la bontà della dichiarazione del terzo, sarà il debitore esecutato, o in surrogazione il terzo, avendone interesse, a dover riassumere, sempre ai sensi dell'art. 627 c.p.c., il procedimento esecutivo, al fine di farne dichiarare la definitiva estinzione, non essendoci un provvedimento espresso di sospensione della procedura esecutiva che possa portare alla sua estinzione con il semplice decorso del tempo.
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