Antenne telefoniche: in assenza di autorizzazioni, la società conduttrice deve pagare i rispettivi canoni di locazione?
13 Giugno 2019
Tizia (proprietaria) e la società Beta (telecomunicazioni) avevano stipulato un contratto di locazione per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile UMTS sulla terrazza della palazzina, con un canone locatizio stimato in circa 9 mila euro annui. Tuttavia, il contratto subordinava l'obbligazione del pagamento del canone all'avveramento di due condizioni sospensive: l'inizio dei lavori e l'ottenimento delle concessioni. A causa della protesta dei residenti, il Comune negava l'autorizzazione e ordinava la sospensione dei lavori. Per tali motivi, la società promuoveva ricorso innanzi al T.A.R.; in tal procedimento, i giudici amministrativi annullavano l'ordinanza sospensiva. Di conseguenza, la locatrice agiva in giudizio per ottenere i rispettivi canoni di locazione. In primo grado, la domanda veniva accolta; in secondo grado, in accoglimento del gravame interposto dalla società Beta, la Corte d'Appello rigettava la domanda della locatrice in quanto, a suo dire, si era verificata la sola condizione afferente l'ottenimento delle autorizzazioni, ma non quella relativa all'inizio dei lavori. Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, sul punto dei lavori (collegamento dei cavi e l'allaccio del contatore elettrico per l'alimentazione dell'impianto), questi potevano dirsi propedeutici in quanto possibili da realizzarsi a prescindere dall'ottenimento di quelle concessioni. Per meglio dire, all'esito del provvedimento favorevole emesso dal tribunale amministrativo regionale, entrambe le condizioni si erano compiute in quanto l'inizio lavori doveva considerarsi coincidente con le attività preparatorie già realizzate. Pertanto, in tema di posizionamento delle antenne di telefonia mobile e del contratto di locazione relativo alla loro collocazione, il canone locatizio deve essere corrisposto una volta ottenute le relative autorizzazioni. Per le suesposte ragioni, il ricorso della locatrice è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata cassata con rinvio.
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