Lo spoil system e la giusta causa di revoca degli amministratori di una società partecipata

La Redazione
19 Giugno 2019

Il rapporto che lega gli amministratori di una società partecipata e l'ente pubblico è fondato sull'intuitus personae: allorché, a seguito di nuove elezioni, venga a mutare il quadro politico-amministrativo, il rapporto fiduciario viene meno e il nuovo Sindaco può revocare gli amministratori, senza dover corrispondere un risarcimento.

Il rapporto che lega gli amministratori di una società partecipata e l'ente pubblico è fondato sull'intuitus personae: allorché, a seguito di nuove elezioni, venga a mutare il quadro politico-amministrativo, il rapporto fiduciario viene meno e il nuovo Sindaco può revocare gli amministratori, senza dover corrispondere un risarcimento. Lo affermano le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n. 16335 del 18 giugno.

Il caso. I componenti del c.d.a. di una società partecipata dal Comune di Milano convenivano in giudizio l'ente pubblico e la società per sentire dichiarare l'illegittimità dell'atto di revoca adottato dal nuovo sindaco, a seguito di elezioni amministrative, ritenendo tale revoca senza giusta causa e chiedendo, pertanto, il risarcimento. Il Tribunale accertava che gli amministratori erano stati revocati senza giusta causa e accolse la domanda risarcitoria nei confronti della società. Il giudice d'appello respingeva gli appelli, precisando che entrambi i convenuti erano legittimati a resistere alle domande risarcitorie, ma che solo la società, quale esclusiva titolare del rapporto controverso, era tenuta a rispondere del danno subito dagli amministratori revocati. La società proponeva ricorso per cassazione.

La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie riguardanti società partecipate. La S.C. ribadisce, in primo luogo, il principio consolidato per cui una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale (ex multis: Cass. S.U. n. 4989/1995; Cass. S.U. n. 24591/2016; Cass. n. 21299/2017). Da ciò deriva che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie societarie riguardanti la vita della società in mano pubblica, tra cui quelle in materia di nomina e revoca degli organi sociali. In definitiva, la S.C. distingue tra le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti unilaterali di natura autoritativa, con cui l'ente pubblico delibera di costituire la società, attribuite al giudice amministrativo, e le controversie aventi ad oggetto gli atti societari “a valle” della scelta di fondo dell'utilizzazione del modello societario e riguardanti l'attività della compagine societaria.

La revoca degli amministratori ad opera del Sindaco di un Comune. La revoca degli amministratori, operata dal nuovo Sindaco ex art. 50, commi 8 e 9, d.lgs. n. 267/2000, rientra pienamente nella giurisdizione ordinaria in quanto espressione di una potestà di diritto privato ascrivibile all'ente uti socius, che il sindaco esercita in conformità degli indirizzi di natura politico-amministrativa stabiliti dal consiglio.

Giusta causa, intuitus personae e spoil system. Nel merito, la S.C. ritiene che tale revoca, senz'altro legittima, non sia fonte di risarcimento. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'atto di revoca, pur nell'ambito della potestà riconosciutagli dalla norma citata, non fosse sorretto da giusta causa. Al contrario, secondo le S.U. la previsione di cui all'art. 50 TUEL integra ex se una giusta causa oggettiva di revoca degli amministratori. Tali norme fanno applicazione di un sistema, il c.d. spoil system, che la Corte Costituzionale (sentenze n. 233/2006 e n. 34/2010) ha già ritenuto compatibile con l'art. 97 Cost.; d'altronde, l'ente pubblico procede alla nomina degli amministratori di una società controllata sulla base di un rapporto di natura fiduciaria, fondato sull'intuituis personae: quando, a seguito di elezioni, viene a mutare il quadro politico-amministrativo dell'ente, viene meno anche il rapporto fiduciario con il board della società partecipata. Il legislatore ha, pertanto, “voluto farsi carico della necessitò della nuova amministrazione di poter contare sull'immediata disponibilità” di nuovi soggetti, che si rendano interpreti delle nuove linee di indirizzo dell'ente e delle diverse finalità della gestione, senza dover sottostare all'ordinaria disciplina.

La revoca è giustificata dal venir meno del rapporto fiduciario. La revoca, pertanto, deve ritenersi giustificata dal semplice venir meno del rapporto fiduciario, onde evitare che la nuova maggioranza politica sia vincolata dalla scelta, non condivisa, compiuta da quella precedente.

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