Intermediazione fittizia e coordinamento del committente

24 Giugno 2019

Il coordinamento dei lavoratori dell'appaltatore con il personale della società appaltante, anche con indicazione precisa delle modalità di esecuzione, può configurare una ipotesi di intermediazione fittizia?È necessario in primis porre in rilievo la non incompatibilità con tale tipologia contrattuale della analitica predisposizione, da parte del committente, delle modalità esecutive dell'attività..

Il coordinamento dei lavoratori dell'appaltatore con il personale della società appaltante, anche con indicazione precisa delle modalità di esecuzione, può configurare una ipotesi di intermediazione fittizia?

È necessario in primis porre in rilievo la non incompatibilità con tale tipologia contrattuale della analitica predisposizione, da parte del committente, delle modalità esecutive dell'attività, in quanto ciò si presenta teleologicamente diretto a garantire una corretta esecuzione e, dunque, il raggiungimento del risultato finale. In base all'art. 1655 c.c., il contratto di appalto si caratterizza per l'assunzione da parte dell'appaltatore del rischio di impresa, conservando il potere direttivo e organizzativo dei dipendenti coinvolti nell'appalto.

Tuttavia, perché possa configurarsi una ipotesi di intermediazione fittizia, non è stata ritenuta sufficiente la (sola) coordinazione, nell'esecuzione della prestazione, dei dipendenti dell'appaltatore da parte della società appaltante, qualora le direttive siano limitate a questioni formali. Si richiede, piuttosto, che il committente eserciti direttamente un potere direttivo e di controllo sul personale dell'appaltatore, non bastando il coordinamento che si presenti necessario per la stessa esecuzione del contratto.

Cfr.: Cass., sez. lav., 10 giugno 2019, n. 15557.

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