Escluso il riscatto degli anni di laurea se non esisteva la relativa tutela previdenziale

La Redazione
27 Giugno 2019

Il riscatto degli anni di laurea è precluso laddove, anche se il lavoratore avesse lavorato durante quel periodo, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi - e avvalersi così del relativo periodo ai fini del futuro trattamento pensionistico - per inesistenza della tutela previdenziale.

Lo ha affermato la Suprema Corte con l'ordinanza n. 16828/19, depositata il 24 giugno.

La vicenda. Il Tribunale di Reggio Emilia veniva adito da un lavoratore per l'accertamento, nei confronti dell'INPS, del diritto di avvalersi della facoltà di riscatto del corso legale degli studi nella gestione separata INPS, in relazione alla laurea conseguita nel 1996 e con riferimento agli anni accademici 1988-1992. La domanda veniva accolta con decisione confermata poi anche in sede di appello.
L'INPS ha proposto ricorso in sede di legittimità deducendo la questione relativa all'applicabilità della disciplina del riscatto del periodo di laurea con riguardo ai periodi universitari che si sono svolti antecedentemente all'istituzione della forma di previdenza obbligatoria, nella specie la gestione separata. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero erroneamente esteso l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 51, comma 2, l. n. 488/1999 ad una fattispecie diversa.

Possibilità di riscatto. Come ha già affermato la giurisprudenza di legittimità, «l'istituto del riscatto del corso legale di area ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva» (Cass. Civ. n. 18232/02). Di conseguenza, il riscatto non è consentito laddove, anche se il lavoratore avesse lavorato, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo ai fini del futuro trattamento pensionistico per inesistenza della tutela previdenziale. In tal senso, non potrebbe nemmeno essere utilizzabile l'istituto dell'assicurazione facoltativa dal momento che, non essendo appunto obbligatoria, è esclusa dalla possibilità di riscatto.
Nel caso di specie, il periodo universitario da riscattare si svolse in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. n. 335/1995 che disciplina la gestione separata presso la quale era iscritto il lavoratore. Erroneamente dunque i giudici di merito hanno ritenuto applicabile in via analogica l'art. 51 in relazione ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 che riguarda invece il riscatto dei periodi di lavoro prestati come collaboratore coordinato e continuativo, norma che ha carattere eccezionale e che concerne dunque una specifica ipotesi di riscatto per una determinata categoria di lavoratori.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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