Escluso il riscatto degli anni di laurea se non esisteva la relativa tutela previdenziale
27 Giugno 2019
Lo ha affermato la Suprema Corte con l'ordinanza n. 16828/19, depositata il 24 giugno.
La vicenda. Il Tribunale di Reggio Emilia veniva adito da un lavoratore per l'accertamento, nei confronti dell'INPS, del diritto di avvalersi della facoltà di riscatto del corso legale degli studi nella gestione separata INPS, in relazione alla laurea conseguita nel 1996 e con riferimento agli anni accademici 1988-1992. La domanda veniva accolta con decisione confermata poi anche in sede di appello.
Possibilità di riscatto. Come ha già affermato la giurisprudenza di legittimità, «l'istituto del riscatto del corso legale di area ha lo scopo di consentire la copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, con pregiudizio dell'anzianità assicurativa e contributiva» (Cass. Civ. n. 18232/02). Di conseguenza, il riscatto non è consentito laddove, anche se il lavoratore avesse lavorato, non avrebbe comunque potuto provvedere al versamento dei contributi e avvalersi così del relativo periodo ai fini del futuro trattamento pensionistico per inesistenza della tutela previdenziale. In tal senso, non potrebbe nemmeno essere utilizzabile l'istituto dell'assicurazione facoltativa dal momento che, non essendo appunto obbligatoria, è esclusa dalla possibilità di riscatto. (Fonte: www.dirittoegiustizia.it) |