Borse di studio per medici specializzandi: non è dovuto l’incremento per variazione del costo della vita (e l’Università non ha la legittimazione passiva)
28 Giugno 2019
In tema di borse di studio per medici specializzandi e relativi meccanismi di rivalutazione automatica (ex art. 6 d.lgs. n. 257/1991) finanziate dal Ministero dell'Economia e delle finanze sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell'Economia, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale dell'Università degli Studi che ne provvede alla mera corresponsione materiale, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia.
Le borse di studio di cui sopra, inoltre, non sono soggette all'incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in quanto il blocco degli incrementi dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra politico-economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato (v. infatti l'art. 1 della l. n. 549/1995, che ha esplicitamente ricompreso le borse di studio tra gli emolumenti per i quali è stato vietato l'incremento in relazione alla variazione del costo della vita dall'art. 7 del d.l. n. 384/1992, poi prorogato dall'art. 3 l. n. 537/1993, dall'art. 1 l. n. 662/1996, dall'art. 22 l. n. 488/1999 e, infine, dall'art. 36 l. n. 289/2002), come anche riconosciuto da C. cost. n. 432/1997, che ha deciso la questione di costituzionalità dell'art. 1 l. n. 549/1995. |