Indennità per nullità del termine contrattuale in caso di dimissioni

02 Luglio 2019

Il risarcimento previsto dal comma 2 dell'art. 28, d.lgs. n. 81 del 2015, come precedentemente il comma 5 dell'art. 32, l. n. 183 del 2010, è funzionalmente diretto a compensare il danno costituito dal c.d. periodo intermedio, ossia quello successivo alla scadenza del termine, fino alla sentenza che ne accerta la nullità...

Se il lavoratore ha dato le dimissioni prima della scadenza del termine contrattuale, è dovuto il risarcimento del danno ai sensi del comma 2 dell'art. 28, d.lgs. n. 81 del 2015?

Il risarcimento previsto dal comma 2 dell'art. 28, d.lgs. n. 81 del 2015, come precedentemente il comma 5 dell'art. 32, l. n. 183 del 2010, è funzionalmente diretto a compensare il danno costituito dal c.d. periodo intermedio, ossia quello successivo alla scadenza del termine, fino alla sentenza che ne accerta la nullità, con ricostituzione del rapporto di lavoro. Esso pertanto presuppone sia l'esistenza di un periodo intermedio da risarcire, sia la pronuncia di una sentenza la quale, oltre a dichiarare la conversione ab initio del rapporto di lavoro a termine in uno a tempo indeterminato, disponga anche la riammissione in servizio del lavoratore. Ciò in quanto il danno è configurabile laddove esista un periodo in cui il rapporto di lavoro, ricostituito de iure per effetto della sentenza dichiarativa della nullità del termine, avrebbe potuto proseguire.

Nel caso di specie, essendo la risoluzione del rapporto avvenuta per le dimissioni del lavoratore, prima della scadenza del termine illegittimo, viene di fatto a mancare un periodo intermedio risarcibile per fatto imputabile al datore. Essendo il rapporto risolto in via definitiva per fatto volontario del lavoratore, non sarebbe possibile la riammissione, sicché l'indennizzo, previsto dalla norma sopra citata, è da escludere.

Cfr. Cass., sez. lav., 14 giugno 2019, n. 16052.

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