Due start up innovative identiche: sì all’iscrizione nel registro

La Redazione
04 Luglio 2019

L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di due start up innovative aventi identici soci, identica sede e denominazione quasi uguale, in assenza di una disposizione che vieti tale duplicazione, non può ritenersi illegittima.

L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di due start up innovative aventi identici soci, identica sede e denominazione quasi uguale, in assenza di una disposizione che vieti tale duplicazione, non può ritenersi illegittima. È il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, diffuso il 1 luglio scorso in risposta a un quesito della Camera di Commercio di Parma.

In particolare, il MISE evidenzia come la norma di riferimento sia l'art. 1, comma 2, d.l. n. 1/2012, ai sensi del quale “Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera”. Pertanto, in assenza di un espresso divieto di duplicazione, può verificarsi l'iscrizione, nella sezione speciale del registro, di due start up innovative aventi una denominazione similare, la sede legale allo stesso indirizzo, identico oggetto sociale e identica attività prevalente, nonché identica compagine sociale.

È ovvio, però, che la fattispecie in esame sollevi dubbi e faccia emergere ambiti di elusione; la Camera di Commercio dovrà, quindi, raccogliere maggiori informazioni, direttamente presso le imprese coinvolte.

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