Il fattore temporale nella notificazione tramite PEC

Lorenzo Balestra
04 Luglio 2019

Il limite temporale per eseguire le notificazioni, previsto dall'art. 147 c.p.c., si applica anche a quelle effettuate tramite PEC?

Il limite temporale per eseguire le notificazioni, previsto dall'art. 147 c.p.c., si applica anche a quelle effettuate tramite PEC?

Il problema posto nel quesito ha occupato non poco sia la dottrina che la giurisprudenza, la quale si è espressa nel senso di ritenere applicabile la norma codicistica richiamata, proprio in virtù del disposto dell'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012 (convertito nella l. n. 221/2012), che così dispone: «1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

La prescrizione normativa, quindi, portava a concludere che la notificazione effettuata tramite PEC in orario successivo alle 21,00 doveva considerarsi perfezionato per le ore 7,00 del giorno successivo.

Infatti, si equiparava l'attività del notificante privato, nella specie l'avvocato, a quella dell'ufficiale giudiziario.

Pertanto, se è vero che per giurisprudenza consolidata la notifica si ha come effettuata nei termini, per il notificante, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non poteva considerarsi tempestiva una notificazione eseguita tramite PEC dopo le ore 21,00, orario oltre il quale a mente dell'art. 147 c.p.c. le notifiche non possono più essere effettuate.

La ratio della norma risiede nella tutela delle libertà fondamentali fra le quali vi è quella della inviolabilità del domicilio, dopo un certa ora ritenuta congrua dal legislatore.

Da più parti, però, si affermava che la ratio che sottende una notificazione cartacea non poteva essere equiparata ad una notificazione telematiche ove il mezzo utilizzato non ha le caratteristiche invasive proprie della notificazione tradizionale effettuata dall'ufficiale giudiziario.

Di conseguenza, la norma contenuta nel citato art. 16-septies venne portata all'attenzione della Corte costituzionale, la quale, con la sentenza 9 aprile 2019, n. 75, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo in questione nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ma entro le ore 24 si perfeziona (per il notificante) alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento della generazione della predetta ricevuta.

Oggi, pertanto, si deve affermare che la notifica a mezzo PEC non sconta la censura delle ore notturne, sancita dall'art. 147 c.p.c.

La questione è di non poco conto, se consideriamo che la giurisprudenza di legittimità, di recente e prima della pronuncia della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su un caso del genere ha affermato che l'art. 147 c.p.c. è «norma generale applicabile anche alle notifiche a mezzo PEC in quanto non derogata dalla disciplina specifica dettata per le notificazioni attraverso la posta elettronica certificata» (Cass. civ., sez. V, 15 febbraio 2019, n. 4588).

La pronuncia della Corte costituzionale è stata stimolata dalla Corte d'appello di Milano che ha rimesso la questione alla Consulta, in quanto la disposizione denunciata avrebbe messo sullo stesso piano due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale“: per quest'ultimo non vi sarebbero state le stesse ragioni di tutela del domicilio fisico del notificato.

Infatti, per la Corte milanese, l'indirizzo e-mail cui l'avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non sarebbe suscettibile degli stessi “utilizzi lesivi” del diritto costituzionalmente garantito all'inviolabilità del domicilio o all'interesse al riposo e alla tranquillità, di cui è invece suscettibile il domicilio “fisico” della parte.

Pertanto, il termine ultimo per la notificazione deve oggi intendersi esteso fino alle ore 24 dell'ultimo giorno utile, giorno entro il quale deve pervenire la ricevuta di accettazione, la quale può ben essere equiparata alla materiale consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario nella notificazione tradizionale.

Nessun vincolo di orario, pertanto, si può considerare oggi vigente per le notificazioni tramite PEC se non quello dettato dallo scadere della mezzanotte dell'ultimo giorno utile.