Licenziamento orale e onere della prova

La Redazione
10 Luglio 2019

Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti...

La vicenda. La Corte d'appello di Genova riformava la sentenza impugnata e accoglieva il reclamo proposto dal lavoratore nei confronti della società presso cui era occupato, ordinando la reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro poiché aveva ritenuto inefficace il licenziamento verbale a lui intimato.

La Corte riteneva, in particolare, che l'”estromissione” del lavoratore dal posto di lavoro inverte l'onere probatorio e pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare il fatto estintivo del rapporto diverso dal licenziamento, spettando al lavoratore solo la prova circa l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.


Avverso la suddetta pronuncia, la società propone ricorso per cassazione, sostenendo che l'inversione dell'onere della prova non possa trovare applicazione quando il lavoratore si faccia carico di dimostrare il licenziamento orale e tale prova sia fallita, come nel caso concreto.

L'onere della prova. La Corte di cassazione dichiara fondato il ricorso, richiamando il principio di diritto in base al quale «Il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l'osservanza della forma prescritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell'esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sé sola idonea a fornire tale prova. Ove il datore di lavoro eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore, il giudice sarà chiamato a ricostruire i fatti con indagine rigorosa […] e solo nel caso perduri l'incertezza probatoria farà applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697, comma 1, c.c., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa».


Avendo la Corte riscontrato nel caso di specie la mancata prova del datore di lavoro circa le differenti ragioni che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro, l'affermazione della Corte territoriale in tema di licenziamento orale risulta essere in contrasto con il principio menzionato. Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al suddetto motivo.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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