Osservatorio sulla Cassazione – Giugno 2019

La Redazione
11 Luglio 2019

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Giugno.

Effetti del sopravvenuto fallimento sull'impugnazione delle delibere assembleari

Cass. Civ. – Sez. I – 26 giugno 2019, n. 17117, sent.

Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell'interesse ad agire per l'annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis (nella specie, approvazione del bilancio, ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c., e successivo aumento), quando non venga dedotto ed argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell'ente.

L'ambito della verifica dei revisori sulle società quotate

Cass. Civ. – Sez. II – 21 giugno 2019, n. 16780, sent.

La funzione di verifica e controllo affidata dall'ordinamento al revisore contabile o alla società di revisione contabile con riferimento alle società quotate in borsa si inquadra nell'ambito del sistema dei controlli interni della società, il cui esercizio è finalizzato ad assicurare, tra l'altro, la verifica della corretta appostazione dei dati contabili nel bilancio della società e, di conseguenza della corretta gestione contabile della società stessa. Tale funzione è diretta da un lato ad assicurare la conoscibilità, in capo ai terzi, delle effettive modalità di gestione contabile, e quindi; in ultima analisi, della stabilità e dell'affidabilità, della società soggetta a revisione, e dall'altro lato a tutelare l'ordinato svolgimento della concorrenza e del mercato. Di conseguenza, quando il revisore contabile, nell'ambito della revisione del bilancio di una società di assicurazioni è chiamato ad esprimere il giudizio di correttezza sulla valutazione, compiuta dall'attuarlo revisore, circa l'adeguatezza delle riserve tecniche previste dalla normativa sulle predette società, e più in generale in ogni caso in cui il revisore contabile debba valutare i risultati di specifiche operazioni di verifica e controllo affidate ad organi di controllo endosocietari o a terzi incaricati dalla società oggetto della revisione, la verifica deve estendersi al controllo delle modalità con cui le predette operazioni specifiche sono state condotte e deve esplicitare il metodo valutativo utilizzato dal revisore, le operazioni in concreto compiute e le motivazioni del giudizio finale di adeguatezza o di non adeguatezza.

La trasformazione eterogenea di s.r.l. in comunione d'azienda non esclude il fallimento

Cass. Civ. – Sez. I – 19 giugno 2019, n. 16511, sent.

Nelle ipotesi di trasformazioni eterogenee - nella quale si assiste al passaggio da una società ad una comunione di godimento di azienda o comunque da una società ad una impresa individuale - si determina sempre un rapporto di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto per natura e non solo per forma, con la conseguenza che la nascita di una comunione indivisa tra due o più persone fisiche (cui l'ente collettivo trasferisca il proprio patrimonio) non preclude la dichiarazione del fallimento della società entro il termine di un anno dalla sua eventuale cancellazione dal registro delle imprese.

Bancarotta documentale: oltre all'alterazione delle scritture contabili serve l'elemento soggettivo

Cass. Pen. – Sez. V – 17 giugno 2019, n. 26613, sent.

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma 1, n. 2), l. fall., l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari: in detta, infatti, ipotesi è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma 2, l. fall.

Conti correnti: il decorso degli interessi nella ripetizione d'indebito oggettivo

Cass. Civ. – Sez. I – 13 giugno 2019, n. 15895, sent.

Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.

Restituzione dei finanziamenti in violazione della postergazione: è bancarotta per distrazione

Cass. Pen. – Sez. V – 12 giugno 2019, n. 26041, sent.

Può integrare l'ipotesi di bancarotta per distrazione la condotta dell'amministratore di una società, che, quale socio creditore della stessa, recuperi, in periodo di dissesto, finanziamenti da lui in precedenza concessi. La disciplina della postergazione non individua un diverso grado del credito restitutorio ma rende inesigibile la pretesa alla restituzione, proprio perché il legislatore, espressamente, intende che le somme erogate debbano essere vincolate al perseguimento dell'oggetto sociale e non possano essere restituite se non quando, ormai soddisfatti tutti i creditori, viene meno la stessa esigenza di garanzia delle loro ragioni

L'elemento soggettivo dell'extraneus nel concorso in bancarotta

Cass. Pen. – Sez. V – 12 giugno 2019, n. 26037, sent.

E' configurabile il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta da parte di persona estranea al fallimento qualora la condotta realizzata in concorso col fallito sia stata efficiente per la produzione dell'evento e il terzo concorrente abbia operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa

Inadempimento della società: la responsabilità risarcitoria degli amministratori non è automatica

Cass. Civ. – Sez. I – 12 giugno 2019, n. 15822, sent.

L'inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica, di per sé, la responsabilità risarcitoria degli amministratori, nei confronti dell'altro contraente, ex art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, postula fatti illeciti direttamente imputabili al comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi e richiede, quindi, la prova di tale condotta e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.

Gli obblighi informativi degli intermediari non vengono meno se l'investitore è esperto e ha un'alta propensione al rischio

Cass. Civ. – Sez. I – 11 giugno 2019, n. 15709, ord,

In tema di intermediazione mobiliare, il profilo di rischio dell'investitore non esclude né attenua gli obblighi informativi a carico della banca, poiché le informazioni da trasmettere al cliente devono essere concrete e specifiche in riferimento ad ogni singolo prodotto di investimento: proprio sulla base di tali informazioni l'investitore dovrebbe selezionare gli investimenti con maggior probabilità di successo. Le valutazioni dell'adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono la gravità dell'inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario.

Estinzione della società e legittimazione del socio a far valere un diritto di credito

Cass. Civ. – Sez. Trib. – 11 giugno 2019, n. 15637, ord.

Se all'estinzione di una società di capitali non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo all'ente, l'ex socio è legittimato ad agire per ottenere il rimborso di un credito tributario, verificandosi, per effetto dell'estinzione, un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l'obbligazione della società si trasferisce ai soci.

L'inadempimento di un'unica obbligazione non basta a ravvisare lo stato di insolvenza

Cass. Civ. – Sez. VI-1 – 10 giugno 2019, n. 15572, ord.

Lo stato d'insolvenza di un imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione di impotenza strutturale, e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito di venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.

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