Nullità del decreto ingiuntivo chiesto successivamente alla domanda di accertamento negativo del credito

17 Luglio 2019

Il tribunale di Torino si è occupato di stabilire se in presenza di una causa in relazione alla quale è stato emesso un decreto ingiuntivo che si trovi in rapporto di continenza con un'altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.
Massima

Qualora il decreto ingiuntivo sia stato notificato successivamente alla proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponga in relazione di continenza con quella formulata in via monitoria, il Giudice dell'opposizione è tenuto ad annullare l'ingiunzione ed a rimettere le parti davanti al giudice della causa preveniente e non può, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell'opposizione, oppure sospenderla ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell'altra controversia.

Il caso

Una società chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro nei confronti di un'altra società. Quest'ultima proponeva opposizione eccependo, tra l'altro, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la litispendenza/continenza con una causa ordinaria già pendente innanzi ad un altro ufficio giudiziario.

La questione

Ci si chiede se in presenza di una causa in relazione alla quale è stato emesso un decreto ingiuntivo che si trovi in rapporto di continenza con un'altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, debba dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo.

Le soluzioni giuridiche

Il tribunale di Torino ha ritenuto fondata l'eccezione di litispendenza/continenza proposta dalla opponente, rilevando che sussiste senz'altro un rapporto di “continenza” tra: la domanda di condanna al pagamento del debito introdotta dal creditore con il ricorso presso il Tribunale di Torino (e le ulteriori domande proposte dai debitori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) e la domanda di accertamento negativo del medesimo debito (e le altre domande introdotte dalle parti debitrici in forza di atto di citazione presso il tribunale di Cuneo).

Com'è noto, infatti, in generale, la “continenza di cause” si verifica quando una delle azioni contiene l'altra per la maggior ampiezza del petitum, ferma la coincidenza di tutti gli altri elementi.

Osservazioni

Il vincolo di continenza insorge quando tra due cause sussiste un rapporto di identità parziale, in virtù del quale una causa contiene l'altra. Pertanto, le cause devono presentare: gli stessi elementi soggettivi (parti) e lo stesso titolo (causa petendi) ed il petitum di una deve includere quello dell'altra; in generale la “continenza di cause” si verifica quando una delle azioni contiene l'altra per la maggior ampiezza del petitum, ferma la coincidenza di tutti gli altri elementi.

Il codice di procedura civile detta una disciplina tesa ad evitare il rischio che la proposizione, davanti a giudici diversi, di cause in rapporto di continenza possa favorire il formarsi di giudicati contrastanti. L'art. 39, comma 2, c.p.c., infatti, prevede che: «nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate».

L'ordinanza in commento, nel risolvere la questione sottoposta all'esame del giudice adito, richiama gli approdi giurisprudenziali in materia. In particolare, si evidenzia come la Cassazione, con l'importante sentenza a Sezioni Unite del 1° ottobre 2007, n. 20596, ha affermato che «sussiste continenza di cause quando vi è identità di soggetti (non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo, nonché una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto oppure quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività».

La Suprema Corte, inoltre, con altre due sentenze a Sezioni Unite – 1° ottobre 2007, n. 20599 e 1° ottobre 2007, n. 20600 – ha ribadito che «ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle causae petendi, nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo; tale ultima ipotesi ricorre, in particolare, nel caso in cui le contrapposte domande concernono il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni».

Ne discende che la continenza di cause sussiste anche quando in uno dei due giudizi siano presenti anche uno o più soggetti diversi, laddove sussista identità di titolo.

In passato, si era posto il problema di determinare la prevenzione tra le due domande, nel caso in cui l'atto di citazione era stato notificato prima della notifica decreto ingiuntivo, ma dopo il deposito del ricorso.

Sul punto vi era contrasto tra le diverse sezioni della Corte di cassazione.

Secondo un primo orientamento in tema di procedimenti monitori che iniziano con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente, la pendenza della lite andava determinata con riferimento alla notifica del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, così come disposto dall'art. 643 c.p.c. Pertanto, al fine di determinare l'eventuale spostamento di competenza per continenza di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo e di una controversia introdotta con rito ordinario, si doveva fare riferimento alla data di instaurazione della lite secondo il criterio sopra indicato, ferma restando la competenza funzionale inderogabile del giudice che ha pronunciato il decreto a dichiararne la nullità (cfr. Cass. civ., 2 febbraio 2006, n. 2319). Ne seguiva che qualora il decreto ingiuntivo fosse notificato successivamente alla proposizione in via ordinaria di una domanda che si ponesse in relazione di continenza con quella formulata in via monitoria, il giudice dell'opposizione era tenuto ad annullare l'ingiunzione ed a rimettere le parti davanti al giudice della causa preveniente (e non poteva, invece, mantenendo in vita il decreto, procedere nella cognizione dell'opposizione, oppure sospenderla, ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione dell'altra controversia).

Per un secondo contrastante orientamento, invece, nel caso in cui la parte nei cui confronti era stato chiesto un decreto ingiuntivo avesse proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le fossero stati notificati, doveva operare la continenza, sempre che la domanda di ingiunzione fosse stata proposta ad un giudice che alla data in cui era stata presentata era competente a conoscerne (Cass. civ., 18 marzo 2003, n. 3978).

Tale problema oggi non ha più ragion d'essere dato che l'art. 39, comma 3, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, dispone che «la prevenzione è determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso».

Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che, anche a seguito della l. n. 69/2009, nel caso di continenza tra una causa introdotta col rito ordinario ed una introdotta col rito monitorio, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito, il giudizio introdotto con ricorso per decreto ingiuntivo deve ritenersi pendente alla data del deposito di quest'ultimo, trovando applicazione il criterio di cui all'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69del 2009, senza che rilevi la circostanza che l'emissione del decreto e la sua notifica siano avvenuti successivamente, agli effetti dell'art. 643, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass. civ., 21 settembre 2015, n. 18564).

Invero, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza del 1° ottobre 2007, n. 20596, prima della citata modifica normativa, aveva già chiarito che nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto, ma gli effetti retroagiscono alla data del deposito del ricorso, sicché la prevenzione si individua con riguardo a tale momento, anche ai fini della continenza e della litispendenza; più in dettaglio, nella suddetta sentenza viene affermato che, ove la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice, prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati (ma dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti ad un giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla.

Con l'affermazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto formatosi in seno alle sezioni semplici in ordine alla determinazione della prevenzione, rilevante ai fini della continenza, tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice, comunque competente, e quella, proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente alla sua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice.

Dunque, la giurisprudenza di merito appare uniforme sul tema in questione e perfettamente in linea con quanto sostenuto dalla Cassazione, secondo la quale «allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice» (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23luglio 2001, n. 10011).

Guida all'approfondimento
  • Conte, Procedimento d'ingiunzione, in Commentario al Codice di procedura civile, (a cura di) Chiarloni, Bologna, 2012;
  • Franchi, Sub art. 39, in Commentario, I, Torino, 1973;
  • Garbagnati, Il procedimento di ingiunzione, Milano, 1991;
  • Lorenzetto Peserico, La continenza, Padova, 1993;
  • Monteleone, Continenza, in Enc. giuridica italiana, VIII, Roma, 1988;
  • Scarpa, Continenza tra cause di opposizione a decreto ingiuntivo e di accertamento negativo del credito, in Giustiziacivile.com, 2014.

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