Processo ordinario per la modifica di provvedimenti del giudice monocratico sul mantenimento di minori
19 Luglio 2019
L'art. 316-bis c.c. prevede, all'ultimo comma, che le parti e il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento. Per rito ordinario deve intendersi il rito ordinario tipico in materia di affidamento e di mantenimento dei minori e dunque il rito camerale, nel quale il Tribunale provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero (ultimo comma del citato art. 38 disp. att. c.c.) e dunque decide in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50-bis n. 1 c.p.c.
|